A distanza di oltre 13 anni dalla Direttiva 2008/92/CE, il legislatore europeo ha infine modificato la normativa in materia di intermediazione assicurativa approvando la Direttiva 2016/97 del 20 gennaio 2016 (la “Direttiva IDD”).
In termini generali, è possibile sin da ora evidenziare che la Direttiva IDD è interamente basata sulla nozione di “distribuzione” assicurativa[1], in luogo di quella di “intermediazione” assicurativa utilizzata dalla precedente direttiva.
Non si tratta di una sfumatura meramente lessicale ma il mezzo per ampliare il novero dei soggetti destinatari delle disposizioni della Direttiva IDD, comprendendo tutti i soggetti (non solo gli intermediari assicurativi in senso stretto) che, a vario titolo, partecipano alla vendita di prodotti assicurativi.
La finalità di tale estensione applicativa sotto il profilo soggettivo è da rinvenirsi, da un lato, nella dichiarata esigenza di garantire uniformità di tutela dei consumatori indipendentemente dal soggetto che propone l’acquisto di prodotti assicurativi e, dall’altro lato, nella necessità di parificare il trattamento tra gli operatori e contenere possibili effetti distorsivi della concorrenza (si vedano, in particolare, i Considerando n. 5 e n. 6).
Sempre in linea generale, la Direttiva IDD non ha la finalità di massima armonizzazione delle legislazioni nazionali, ma, al contrario, mira a fornire un quadro normativo minimo di base, rimanendo ferma la facoltà degli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più stringenti a tutela dei consumatori, qualora il contesto nazionale lo giustifichi.
- La Direttiva IDD – introdotta da ben 79 Considerando – si articola in 8 Capi e segnatamente:
- Ambito di applicazione e definizioni
- Requisiti per la registrazione
- Libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento
- Requisiti in materia di governo e controllo del prodotti
- Obblighi di informazione e norme di comportamento
- Requisiti supplementari in relazione ai prodotti di investimento assicurativi
- Sanzioni e altre misure
- Disposizioni finali
Il presente contributo si propone di delineare e riassumere le principali novità limitatamente: (1) all’ ambito di applicazione soggettivo, con particolare riferimento ai comparatori; (2) agli obblighi di informazione pre-contrattuale, con particolare riguardo ai compensi; (3) ai requisiti in materia di governo e controllo dei prodotti e (4) ai prodotti di investimento assicurativi.
1. L’ambito di applicazione soggettivo della Direttiva IDD – In particolare: i comparatori
Come accennato in premessa, la Direttiva IDD estende il proprio raggio di applicazione ad un novero di soggetti non ricompresi (quantomeno esplicitamente) tra i destinatari della precedente normativa. La Direttiva IDD si applica dunque a tutti i soggetti che a vario titolo concorrono alla vendita di prodotti assicurativi e, quindi, non solo alle imprese di assicurazione ed agli intermediari assicurativi, ma anche agli altri attori del mercato, quali ad esempio, agenzie di viaggio ed autonoleggi, soggetti che svolgono attività di distribuzione in via accessoria rispetto all’attività principale (a tale riguardo è stata introdotta una definizione ad hoc di “intermediario assicurativo a titolo accessorio”) nonché ai soggetti che gestiscono siti internet di comparazione quando questi consentano di “stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione” (art. 2).
Proprio in relazione ai soggetti che svolgono attività di distribuzione in via accessoria rispetto all’attività principale, la Direttiva IDD ripropone le esenzioni basate sul tipo di rischio coperto (deterioramento, perdita, danneggiamento e mancato uso oppure il danneggiamento o perdita di bagagli o rischi associati ad un viaggio) o sull’entità del premio versato (premio inferiore ad Euro 600,00 calcolato proporzionalmente su base annua).
In relazione ai soggetti esclusi, la Direttiva IDD prevede in ogni caso che ogni Stato membro imponga all’impresa assicurativa o all’intermediario assicurativo di: (i) informare il cliente circa la sua identità, indirizzo e modalità di presentazione dei reclami; (ii) predisporre meccanismi adeguati per conformarsi agli obblighi comportamentali di cui agli artt. 17 e 24 della Direttiva IDD; (iii) fornire ai clienti il documento informativo relativo al prodotto assicurativo a norma dell’art. 20, paragrafo 5, della Direttiva IDD.
I Considerando della Direttiva IDD contengono altre importanti precisazioni rispetto all’ambito applicazione delle relative disposizioni.
In particolare, i Considerando n. 12 e 13 precisano che la Direttiva IDD:
(i) dovrebbe applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire informazioni su uno o più contratti di assicurazione in risposta a criteri selezionati dal cliente per il tramite di un sito Internet o altri mezzi, oppure nel fornire una classifica di prodotti assicurativi oppure una riduzione sul prezzo di un contratto assicurativo, quando l’acquirente è in grado di concludere direttamente o indirettamente un contratto assicurativo, mentre
(ii) non dovrebbe trovare applicazione: (i) nel caso in cui l’attività sia di mera presentazione di dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari o imprese di assicurazione o di riassicurazione oppure informazioni su prodotti assicurativi o riassicurativi o su un intermediario assicurativo o riassicurativo o un’impresa di assicurazione o riassicurazione a potenziali assicurati; (b) come nel sistema vigente, alla gestione a titolo professionale dei sinistri (ivi inclusa la liquidazione e la consulenza in tale ambito).
Proprio con riferimento ai soggetti di cui al punto (i) (i “comparatori”) – che peraltro sono stati oggetto di una recente indagine da parte di IVASS – già nel 2013 EIOPA aveva preso atto dello spazio importante da questi occupato nel mercato, dell’assenza di una regolamentazione uniforme della loro attività e delle istanze (tra cui quelle di BIPAR, the European Federation of Insurance Intermediaries)volte a ricomprenderli tra i soggetti destinatari delle disposizioni in materia di distribuzione assicurativa.
Del resto, anche in assenza della Direttiva IDD, in base alle disposizioni in materia di intermediazione assicurativa specificate nel Regolamento ISVAP 5/2006 era ragionevole affermare che mentre l’attività di pura comparazione non configurasse attività di intermediazione, al ricorrere di particolari condizioni, ivi incluso il caso in cui attraverso il comparatore fosse possibile non solo il mero confronto ma anche l’acquisto dei prodotti, si sarebbe invece rientrati nell’ambito dell’ampia definizione di intermediazione.
2. Obblighi di informazione – I compensi
Il Considerando n. 40 sottolinea l’importanza dell’informazione al cliente, prima della stipulazione del contratto, sullo status dei soggetti che vendono i prodotti assicurativi e, in particolare, sul tipo compenso da essi percepito.
Coerentemente con tale Considerando, l’articolo 19 della Direttiva IDD prevede – senza alcuna distinzione tra prodotti del ramo vita e prodotti del ramo danni e, rispetto a questi ultimi, senza distinzione alcuna in base alla natura del rischio – l’obbligo dell’intermediario di fornire informazioni in merito alla natura del compenso, se su base oraria, se di natura provigionale e/o di altra natura.
Sempre in materia di obblighi informativi precontrattuali, l’articolo 20 della Direttiva IDD introduce due distinti documenti e segnatamente: (i) la “raccomandazione personalizzata”, volta ad individuare specificamente le ragioni per cui un determinato prodotto sarebbe più indicato (rispetto ad altri) a soddisfare le esigenze del cliente e che presuppone lo svolgimento dell’ attività di consulenza da parte dell’intermediario e (ii) (per i prodotti non vita) un documento informativo standardizzato di semplice lettura e che contiene informazioni di base analoghe a quelle oggi contenute nella nota informativa di cui al Regolamento IVASS 35/2010. Al riguardo ricordiamo che è ancora in corso il confronto tra IVASS, associazioni di consumatori, imprese ed intermediazioni sui contenuti di una possibile nuova nota informativa “semplificata” applicabile al ramo danni.
Analogamente a quanto previsto nella lettera congiunta di Banca d’Italia ed IVASS dell’agosto del 2015 (ancorchè con specifico riferimento alle polizze abbinate a mutui e contratti di finanziamento), l’articolo 17 della Direttiva IDD evidenzia, in termini generali, l’importanza che il soggetto che distribuisce prodotti assicurativi non adotti pratiche in materia di compenso, obiettivi di vendita e di altra natura che possano incentivare la raccomandazione di prodotti non adeguati alle specifiche esigenze dei clienti.
3. Requisiti supplementari in relazione ai prodotti di investimento assicurativi
La Direttiva IDD detta alcuni obblighi specifici per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, ovverosia quei prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto e tale scadenza o valore di riscatto è esposto, in tutto o in parte, alle fluttuazioni di mercato.
A tale proposito ricordiamo che, nell’ordinamento italiano, i prodotti finanziari assicurativi sono già da tempo soggetti alla normativa di cui al D. Lgs. 58/1998 (TUF) che prevede una disciplina ben più dettagliata rispetto a quella introdotta dalla Direttiva IDD. Non si prevede dunque un impatto significativo della Direttiva IDD rispetto a tale categoria di prodotti.
In base alla Direttiva IDD, non sono considerati prodotti di investimento assicurativo: (i) i prodotti non vita di cui all’allegato 1 della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II); (ii) i contratti assicurativi sulla vita qualora le prestazioni siano legate esclusivamente al caso di decesso, incapacità, malattia o disabilità; (iii) i prodotti pensionistici aventi lo scopo di offrire un reddito a seguito della cessazione dell’attività lavorativa; (iv) i regimi pensionistici aziendali o professionali (v) i prodotti pensionistici per i quali è richiesto un contributo da parte del datore di lavoro e rispetto ai quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto.
Condizione di applicabilità dei requisiti supplementari previsti dal Capo VI della Direttiva IDD è che i prodotti di investimento assicurativi siano distribuiti da: (a) un’impresa di assicurazione o da (b) un intermediario assicurativo.
La sezione relativa ai prodotti di investimento assicurativi prevede obblighi in tema di conflitti di interesse, informativa sui prodotti e costi ed oneri associati, valutazione di adeguatezza del prodotto nel caso di prestazione del servizio di consulenza.
In tema di conflitto di interessi, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione ed agli intermediari assicurativi di adottare e mantenere efficaci procedure di identificazione e gestione dei conflitti di interesse al fine di evitare che la propria situazione di conflitto possa pregiudicare gli interessi dei clienti. Nel caso in cui le procedure non siano sufficienti ad evitare un pregiudizio per il cliente, le imprese o gli intermediari assicurativi informano il cliente di tale circostanza prima della conclusione del contratto.
Quanto agli obblighi informativi, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi devono fornire ai clienti appropriate informazioni almeno in merito a: (i) la valutazione periodica dell’idoneità dei prodotti in caso di distribuzione associata alla consulenza; (ii) orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti o alle strategie di investimento proposte; (iii) costi ed oneri, compresi quelli della consulenza (qualora prestata) e del prodotto nonché le modalità di pagamento.
L’art. 29 della Direttiva IDD prevede altresì che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi sono considerati comunque adempienti agli obblighi di cui alla Direttiva medesima qualora percepiscano onorari, commissioni o benefici non monetari da soggetti diversi dai clienti ma solo se tali pagamenti e benefici non pregiudicano la qualità del servizio prestato ed il corretto adempimento dell’obbligo di agire nel migliore interesse del cliente. E’ comunque fatta salva la possibilità per gli Stati membri di vietare o limitare la percezione di onorari, commissioni o benefici non monetari da parte di terzi per il servizio di consulenza, così come quella di prevedere l’obbligo per l’intermediario assicurativo, in caso di consulenza indipendente, di valutare un numero sufficientemente ampio di prodotti disponibili sul mercato e diversificato per tipologia e fornitore.
L’art. 30 della Direttiva IDD si occupa inoltre degli obblighi di valutazione dell’idoneità e adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi nell’ipotesi di prestazione o meno del servizio di consulenza, definita all’art. 1 come “la fornitura di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su sua richiesta o su iniziativa del distributore di prodotti assicurativi, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione”
Fermi restando gli obblighi generali di carattere informativo di cui all’art. 20, gli intermediari assicurativi e le imprese di investimento che svolgono attività di consulenza devono: (i) ottenere dai clienti informazioni sulla conoscenza ed esperienza nell’ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto o servizio, sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento (ii) raccomandare prodotti adeguati rispetto alla predisposizione al rischio ed alla capacità del cliente di sostenere perdite.
Quando invece non viene prestata attività di consulenza, gli intermediari e le imprese limitano la propria richiesta di informazioni alla sola conoscenza ed esperienza del cliente.
Analogamente a quanto già previsto dalla precedente direttiva, nel caso in cui, sulla base delle informazioni raccolte, l’intermediario o l’impresa valuti il prodotto come inadeguato o non adatto, dovrà avvertire il cliente. Se invece i clienti non forniscono le informazioni, l’intermediario o l’impresa deve avvertire il cliente che non è in grado di valutare l’adeguatezza o l’idoneità del prodotto. Le avvertenze possono essere fornite utilizzando documenti standardizzati.
La Direttiva IDD prevede anche la possibilità per gli Stati membri di introdurre un regime semplificato di distribuzione per gli intermediari o imprese che non operano in regime di consulenza, regime che ricorda da vicino il servizio di execution only dell’intermediazione finanziaria. In particolare gli intermediari e le imprese possono essere esonerati dall’onere di richiedere le informazioni sulla conoscenza ed esperienza del cliente nei casi in cui:
- i prodotti hanno come sottostante strumenti finanziari non complessi;
- la distribuzione è effettuata su iniziativa del cliente;
- il cliente è informato che l’intermediario o l’impresa non ha l’obbligo di valutare l’adeguatezza del prodotto e quindi gode di garanzie inferiori;
- l’intermediario o l’impresa ha assolto agli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interesse.
Tra gli altri obblighi gravanti sugli intermediari e sulle imprese, merita ricordare, in particolare, quelli relativi a: (i) conservazione dei documenti in cui sono specificati i diritti ed obblighi delle parti e le condizioni di prestazione del servizio; (ii) consegna su supporto durevole di comunicazioni periodiche ivi incluse quelle inerenti i costi; (iii) in caso di consulenza, consegna al cliente di una dichiarazione di idoneità che specifichi in che modo essa risponde alle esigenze del cliente.
4. Requisiti in materia di governo e controllo dei prodotti
Interessanti infine appaiono le previsioni di cui all’articolo 25 della Direttiva IDD in materia di governo e controllo dei prodotti, che fanno prevedere l’introduzione nel nostro ordinamento, in via generale ed indistintamente per qualsiasi contratto assicurativo, regole che richiamano ancora una volta taluni dei principi indicati nella lettera congiunta di Banca d’Italia ed IVASS in materia di polizze abbinate ai finanziamenti.
L’articolo 25 prevede infatti che le imprese – così come gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da offrire in vendita ai clienti – adottano e gestiscono specifiche procedure volte alla preventiva approvazione e definizione dei relativi contenuti così come di ogni modifica significativa prima della commercializzazione.
Tale procedura presuppone (sempre in base all’articolo 25) l’analisi del mercato di riferimento, della strategia di distribuzione (che deve essere coerente con il mercato di riferimento) nonchè l’adozione di misure di verifica (affinchè il prodotto venga effettivamente venduto nel mercato in questione) e di criteri di revisione periodica, tanto dei prodotti che della procedura stessa, al fine di assicurare la costante coerenza del prodotto con le esigenze del mercato.
[1] I riferimenti nel testo alla distribuzione assicurativa devono intendersi anche all’intermediazione riassicurativa essendo la direttiva applicabile anche a quest’ultima.