Con la pronuncia n. 1338 del 30 agosto 2011 il Tribunale di Reggio Emilia analizza un particolare tipo di polizza unit linked, la polizza “UnitLinked Equity”, polizze queste che si caratterizzano per il fatto che il loro portafoglio è composto solamente da quote di fondi o sicav azionarie.
Riprendendo i più recenti orientamenti di merito, il Tribunale di Reggio Emilia ricorda come le “linked life policies” sono prodotti che, sebbene formalmente rientranti nella categoria delle assicurazioni sulla vita, presentano in realtà caratteristiche profondamente diverse da quelle delle tradizionali polizze vita, potendo non solo mancare qualsiasi forma di garanzia in ordine al restituzione del capitale, ma difettando strutturalmente la garanzia della redditività del capitale investito, che risulta appunto “legata” all’andamento di un determinato indice di borsa o paniere di titoli azionari (polizze index linked) o di un fondo di investimento (polizze unit linked).
Attesa la natura sostanzialmente finanziaria di tali polizze, le stesse devono considerarsi soggette al regime previsto nel D.Lgs. 58 del 1998, c.d. T.u.f. (Testo unico della finanza), con particolare riferimento agli artt. 21 e ss. per quanto attiene le regole di condotta da parte degli intermediari.
Ne consegue l’obbligo (ratione temporis individuato) per l’intermediario, in applicazione alla richiesta ordinaria diligenza professionale, di informare il cliente circa le caratteristiche della polizza proposta, nonché di valutarne comunque l’adeguatezza rispetto alla propensione al rischio ed all’esperienza in strumenti finanziari del cliente medesimo.