Con decisione n. 2666 del 30 aprile 2014, il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, confermando il proprio orientamento già espresso con decisione del 28 marzo 2014 n. 1875 (cfr. contenuti correlati), ha affermato come il tasso degli interessi moratori non sia suscettibile di determinare il superamento del limite di usura imperativamente posto dall’art. 644, 3° comma, c.p. e dall’art. 4, 2° comma, l. n. 108 del 1996 (c.d. tassi soglia).
Tale impostazione ha incidenza, sul piano civilistico, per quanto attiene l’ambito applicativo dell’art. 1815, comma 2 c.c., secondo cui se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Sul tema la suprema Corte di Cassazione, con sentenza 9 gennaio 2013, n. 350, aveva affermato il principio secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c. e dell’art. 644 c.p., si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d’interessi moratori.
Per una miglior disamina delle motivazioni assunte dal Collegio, si rinvia alla lettura della decisione pubblicata in allegato.