Con Provvedimento del 4 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato i criteri e le modalità per l’esercizio, presso l’Agenzia, dei diritti di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato.
L’accesso si esercita con riguardo ai dati e ai documenti formati o detenuti dall’Agenzia al momento della richiesta.
L’Agenzia non è tenuta ad elaborare dati in proprio possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.