Pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016, Prot. n. 42295, recante disposizioni per l’attuazione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.
Sul punto si ricorda come l’art.1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha abrogato l’art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ed ha introdotto l’art. 31-ter “Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale” nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L’art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce, a favore delle imprese con attività internazionale, la facoltà di accedere ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi con principale riferimento agli ambiti indicati al comma 1 dello stesso art. 31-ter: il regime dei prezzi di trasferimento, la determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione; la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione; l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali.
Con la medesima norma il Direttore dell’Agenzia delle entrate è stato delegato a emanare apposito provvedimento per stabilire le modalità ed i termini della procedura.