Banca d’Italia ha pubblicato le nuove le disposizioni per la redazione del bilancio dell’impresa e del bilancio consolidato da parte degli intermediari non IFRS (operatori del microcredito e dei confidi minori).
Le disposizioni si applicano a partire dal bilancio dell’impresa e dal bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016, salvo le eccezioni di seguito indicate.
Le informazioni della nota integrativa di cui alle tabelle 7.4 “Variazioni nell’esercizio delle Attività per imposte anticipate” e 7.5 “Variazioni nell’esercizio delle Passività per imposte differite” della Parte B “Informazioni sullo stato patrimoniale” e i dati di flusso contenuti nella Parte D “Altre informazioni”, Sezione 1 “Riferimenti specifici sull’attività svolta” della nota integrativa decorrono dai bilanci riferiti all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2017.
Le restanti informazioni richieste in forma tabellare nella nota integrativa possono essere fornite in forma libera, anziché secondo le previste tabelle, soltanto nel bilancio dell’impresa e nel bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016.