Banca d’Italia ha pubblicato il 12° aggiornamento dell’8 maggio 2012 relativo alle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006.
L'aggiornamento, di recepimento della Direttiva 2009/65/UE (UCITS IV) in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), contiene le nuove disposizioni di vigilanza relative all’ “Autorizzazione all’esercizio delle funzioni di banca depositaria di OICR e di fondi pensione, nonché all’attività di calcolo del valore delle quote di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)”.
In particolare, l’aggiornamento riguarda il Titolo V, Capitolo 6, della citata Circolare n. 263 del 2006, recante, oltre a disposizioni di carattere generale, norme in materia di autorizzazione all’esercizio delle funzioni di banca depositaria di OICR, funzioni di banca depositaria di fondi pensione, autorizzazione ad assumere l’incarico di calcolare il valore delle quote degli OICR e permanenza dei requisiti di idoneità della banca depositaria.
Come precisato dalla stessa Banca d’Italia nel documento Disposizioni di vigilanza in materia di banca depositaria, sez. VI, relativamente alle Disposizioni finali e transitorie, il Capitolo 5 (Assunzione dell’incarico di banca depositaria) del Titolo V delle Istruzioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999) deve ritenersi abrogato. Altresì, le banche che svolgono l’incarico di banca depositaria o di calcolo del valore del NAV alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni sono autorizzate a continuare a svolgere le funzioni di depositaria o di calcolo del valore del NAV per le categorie di OICR per le quali espletano effettivamente tali incarichi.
La nuova disciplina entrerà in vigore il 13 maggio 2012.