Pubblicata dalla Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze la Circolare del 27 maggio 2014, n. 17, applicativa dell’art. 4 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, volta a fornire alle Regioni interessate indicazioni in merito alla definizione di equilibrio strutturale del bilancio regionale.
La Circolare fornisce in particolare indicazioni sull’applicazione del suddetto articolo 4, il quale prevede che le Regioni che abbiano sottoscritto i contratti riguardanti le anticipazioni previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 35 del 2013, possono sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati, previa attestazione regionale da cui risulti, oltre al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale.
Ai fini della presente Circolare non costituiscono “nuovi prestiti o mutui” le operazioni di ristrutturazione, rinegoziazione o ridefinizione, anche con finanziatori diversi da quelli originali, di debiti già contratti che non comportano un incremento dello stock di debito complessivo della Regione.