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Flash News

Nuove massime del Consiglio Notarile di Milano in materia di assemblee speciali ai sensi dell’articolo 2376 c.c.

13 Aprile 2017
Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato tre nuove massime in materia di assemblee speciali ai sensi dell’articolo 2376 c.c., che di seguito si riportano espressamente.

Tra i contenuti collegati possono essere trovati i link alle motivazioni, unitamente alle relative note bibliografiche.

Massima n. 160 dell’11 aprile 2017 – Approvazione delle assemblee speciali ai sensi dell’art. 2376 c.c. manifestata in sede di assemblea generale (art. 2376, comma 1, c.c.)

In presenza di più categorie di azioni, qualora sia necessaria l’approvazione da parte dell’assemblea speciale  ai sensi dell’art. 2376 c.c., si ritiene che l’assemblea generale possa validamente ed efficacemente deliberare, in unica sede, allorché consti l’intervento e il voto favorevole della totalità delle azioni della o delle categorie che devono rendere l’approvazione ai sensi dell’art. 2376 c.c., senza che sia necessaria un’apposita convocazione e/o una riunione separata dei soli azionisti della o delle categorie interessate.

Massima n. 161 dell’11 aprile 2017 – Competenze, disciplina e verbalizzazione delle assemblee speciali ai sensi dell’art. 2376 c.c. (art. 2376, commi 1 e 2, c.c.)

In presenza di più categorie di azioni, lo statuto può espressamente prevedere i casi in cui è necessaria l’approvazione dell’assemblea speciale ai sensi dell’art. 2376 c.c., sia specificando le ipotesi in cui si realizza un pregiudizio dei diritti di una o più categorie, sia estendendo l’ambito di applicazione dell’art. 2376, comma 1, c.c. ad ulteriori ipotesi di modificazione statutaria a prescindere dalla sussistenza di un pregiudizio.

Lo statuto può altresì prevedere ulteriori competenze dell’assemblea speciale dei titolari di azioni di una o più categorie, diverse dall’approvazione di modificazioni statutarie o di altre deliberazioni dell’assemblea straordinaria. In questi casi, l’autonomia statutaria può disciplinare liberamente sia i quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea speciale, sia la forma del verbale delle riunioni dell’assemblea speciale, fermo restando che in mancanza di espressa disposizione statutaria trovano applicazione “le disposizioni relative alle assemblee straordinarie”, in forza del rinvio contenuto nell’art. 2376, comma 2, c.c.

Massima n. 162 dell’11 aprile 2017 – Contenuto del rinvio alla disciplina delle assemblee straordinarie ai fini della disciplina delle assemblee speciali (art. 2376, comma 2, c.c.)

Il rinvio operato dall’art. 2376, comma 2, c.c., alle “disposizioni relative alle assemblee straordinarie”, ai fini della disciplina delle assemblee speciali, deve intendersi riferito sia alle disposizioni di legge sia alle clausole statutarie che regolano, indistintamente per tutte le assemblee della società, gli aspetti procedurali dell’assemblea (ad esempio: modalità di convocazione, nomina del presidente e del segretario, svolgimento dei lavori assembleari, partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, etc.). Al contrario, in presenza di clausole statutarie che prevedono, per le sole assemblee straordinarie, il rafforzamento delle maggioranze richieste per la costituzione dell’assemblea e per l’assunzione delle deliberazioni, il rinvio operato dall’art. 2376, comma 2, c.c., deve intendersi riferito alla sola disciplina legale, a meno che lo statuto renda espressamente applicabili tali clausole anche alle assemblee speciali. Lo stesso dicasi per le norme legali che prevedono maggioranze rafforzate in dipendenza dell’oggetto delle deliberazioni dell’assemblea straordinaria (quali ad esempio l’art. 2369, comma 5, c.c., e l’art. 34, comma 6, d.lgs. 5/2003), le quali non devono ritenersi incluse nel rinvio operato dall’art. 2376, comma 2, c.c., e non sono pertanto applicabili alle assemblee speciali che siano chiamate ad approvare tali deliberazioni dell’assemblea straordinaria.

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