La Commissione Società del Consiglio notarile di Milano ha pubblicato due nuove massima in materia di amministratori di s.r.l., che di seguito si riportano espressamente. Tra i contenuti collegati il link alle motivazioni, con anche la relativa nota bibliografica.
Massima n. 149 del 17 maggio 2016 – Requisiti e cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori di s.r.l. (artt. 2475, 2382 e 2387 c.c.)
Sono legittime le clausole statutarie di s.r.l. che – oltre a richiamare le cause di ineleggibilità e decadenza delle s.p.a. (da ritenersi applicabili in via analogica anche alla s.r.l.) – introducano ulteriori cause di ineleggibilità e decadenza ovvero subordinino l’assunzione della carica di amministratore alla presenza di determinati requisiti o all’assenza di determinate cause ostative.
Massima n. 150 del 17 maggio 2016 – Riserva esclusiva di competenze gestorie a favore degli amministratori di s.r.l. (artt. 2380-bis, 2463, comma 2, n. 7, 2475 e 2479 c.c.)
È legittima la clausola di statuto di s.r.l. che precluda in tutto o in parte ai soci il potere di avocare a sé le decisioni gestorie, riservandole in via esclusiva all’organo amministrativo – alla stregua di quanto dispone per la s.p.a. l’art. 2380-bis, comma 1, c.c. – ferma restando l’inderogabile competenza dei soci in merito alle decisioni indicate nell’art. 2479, comma 2, c.c., competenza che deve pertanto ritenersi sussistente anche qualora la clausola statutaria attribuisca in via generale all’organo amministrativo i poteri di gestione della società.