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Imposta sostitutiva e redditi finanziari in regime di risparmio amministrato 

7 Maggio 2024

Serafino Sandro Masoni, Dottorando di ricerca in diritto tributario, Università Cattolica di Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Risposta ad interpello n. 55/2024, l’Agenzia delle Entrate ha sciolto alcuni dubbi in tema di imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria in “regime di risparmio amministrato” ex art. 6 del D.lgs. n. 461/1997

Il contribuente, un intermediario professionale abilitato al regime di risparmio amministrato, domandava se fosse possibile versare l’acconto dovuto per l’imposta, secondo un metodo c.d. previsionale, ovvero in relazione all’importo dei tributi che si prevede di versare per l’anno successivo, in deroga, dunque, alle modalità fissate dall’art. 2, comma 5 del d.l. n. 133/2013 che impone, invece, il versamento, entro il 16 dicembre di ogni anno, di un acconto pari al 100 per cento dell’ammontare complessivo dei versamenti relativi ai primi undici mesi del medesimo anno.

Con un secondo quesito, l’istante domandava se fosse possibile utilizzare il credito scaturente dall’acconto in eccesso di cui all’ art. 2, comma 5 del d.l. n. 133/2013, in compensazione c.d. orizzontale ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.

Le risposte fornite dall’amministrazione finanziaria sono negative in relazione ad ambo i quesiti.

Con riferimento al primo, l’Agenzia ha chiarito che il Legislatore ha delineato un sistema ad hoc ai fini della determinazione e del versamento dell’acconto – in deroga alla disciplina prevista per le imposte sui redditi – tale per cui la somma da versare è pari al 100% dell’importo dovuto nei primi undici mesi dell’anno.

Non risulta, dunque, possibile utilizzare il c.d. metodo previsionale nei termini prospettati dall’intermediario. 

In relazione al secondo quesito si chiarisce che l’unica compensazione consentita è quella c.d. verticale, ciò già emergeva dalla risoluzione n. 91/E del 2013 in cui era affermato che “il versamento dell’acconto potrà essere scomputato, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo, esclusivamente dai versamenti relativi alla medesima imposta sostitutiva”.

L’Agenzia ricorda infine che, in base alle risposte ad interpello n. 435/E del 2022 e n. 395/E del 2023, una somma riscuotibile tramite F24 può essere pagata compensando i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) esponibili nel modello F24 (salvo divieti espressi al pagamento tramite compensazione).

Come già affermato in materia di accise, non è, invece, possibile usare in compensazione orizzontale i relativi crediti con i debiti di altre imposte e contributi, laddove la normativa ne stabilisca una destinazione specifica o, come nel caso di specie, ne disponga lo scomputo dal versamento dell’acconto da eseguire nel medesimo periodo.

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