Con Circolare n. 4/E del 04 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti e indicazioni sull’operatività delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, con riferimento all’applicazione del principio del favor rei, nell’ambito della revisione delle sanzioni tributarie non penali, agli atti non definitivi alla data del 1 gennaio 2016.
In particolare, per stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole, l’Ufficio applica i principi generali seguiti nel diritto penale tenendo conto delle peculiarità del diritto tributario, confronta le due norme sanzionatorie in concreto e non in astratto, tenendo conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge e verificando gli effetti della loro applicazione in rapporto alle caratteristiche della condotta realizzata dal trasgressore.
Negli atti emessi a decorrere dal 1 gennaio 2016 sono esposte le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l’applicazione del principio del favor rei.
Per gli atti emessi prima del 1 gennaio 2016, contenenti l’irrogazione della sanzione in base alle disposizioni ante modifica, e per i quali sono ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso, il contribuente ha diritto ad ottenere il ricalcolo delle sanzioni in base al favor rei presentando una semplice istanza.