WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca
www.dirittobancario.it
Attualità

Le nuove segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari non bancari

7 Luglio 2015

Margherita Gagliardi

Di cosa si parla in questo articolo

In un sistema improntato a criteri di vigilanza prudenziale, l’informazione gioca un ruolo fondamentale nell’ambito della supervisione sul mercato bancario e, dopo la recente attuazione della riforma del titolo V del Testo Unico Bancario, anche nel mercato parabancario (non più segnato dalla distinzione tra ‘106’ e ‘107’). A ben considerare, oltre le banche, anche gli intermediari finanziari non bancari sembrano chiamati a significativi adempimenti di vigilanza informativa, che da tempo assegna in capo alla Banca d’Italia il potere di richiedere (ex art. 51 e 108 TUB) l’invio di dati e notizie di suo interesse, anche attraverso segnalazioni periodiche. Queste ultime, in particolare, danno contenuto ai principali meccanismi di controllo a distanza effettuati dalla predetta Autorità, donde il loro rilievo in vista dell’obiettivo di verificare nel tempo il perseguimento della sana e prudente gestione da parte dei soggetti vigilati (e, quindi, la stabilità del mercato dei capitali).

In tale contesto, va considerato che le opzioni applicative della riforma del titolo V TUB si incardinano in un contesto in evoluzione, segnato dal recepimento della CRD IV e del CRR, che ha introdotto nuovi e più elevati standard di vigilanza. Sicché l’avvicinamento della regolazione degli intermediari finanziari alle banche impone al regolatore di tenere in considerazione il recente assetto della vigilanza informativa sulle banche (e, in particolare, i contenuti della Circolare n. 286 del 2014). Trattasi di una estensione che, ovviamente, ha tenuto conto dei necessari ‘adattamenti’, al fine di allineare gli schemi segnaletici e le informazioni richieste agli uni e agli altri soggetti vigilati. Tuttavia, non si versa in presenza di una mera applicazione del principio di proporzionalità, ma di opzioni legate alle specificità delle attività previste nell’art. 106 del TUB.

A valle di tale innovazione, pertanto, vi sono specifiche soluzioni tecniche che si propongono di proiettare tutti gli intermediari finanziari non bancari verso le regole prudenziali, al fine di gestire – anche in questo comparto – i rischi che qualificano l’attività di finanziamento (e, laddove consentito, di rifinanziamento) posta in essere da questi ultimi.

Rileva, a tal fine, la specifica previsione di inserire nella parte II della Circolare n. 286, relativa alle segnalazioni non armonizzate, la Sezione 5 relativa agli intermediari finanziari. Per tenere conto delle peculiarità di tali soggetti sono state previste alcune regole specifiche e introdotte molteplici semplificazioni ai fini segnaletici. Ciò, con particolare riguardo agli intermediari finanziari che non effettuano raccolta di risparmio presso il pubblico, il cui requisito patrimoniale complessivo e fattori di ponderazione sono adattati al livello di coefficiente di capitale totale del 6% (in luogo dell’8%) delle esposizioni ponderate per il rischio; e in materia di concentrazione dei rischi, in relazione alla quale è stabilito che l’esposizione ponderata derivante dall’applicazione del regime di deroga deve essere segnalata convenzionalmente nella voce 10 “Esposizioni ponderate per il rischio specifiche” della posizione patrimoniale.

Con riferimento alla semplificazione delle comunicazioni segnaletiche, occorre tener presente che gli intermediari finanziari iscritti all’albo unico non devono inviare dati relativi alla liquidità, alla leva finanziaria e all’informativa al pubblico sulle attività vincolate (asset encumbrance), in ragione dell’esplicita esenzione loro accordata dalla normativa speciale. Tuttavia, ciò non esclude l’obbligo – per i medesimi – di inviare le segnalazioni prudenziali COREP (Parte I della Circolare 286), laddove l’esonero è limitato alle sole voci segnaletiche relative al capital conservation buffer e al countercyclical buffer; alla “ripartizione geografica” delle attività di rischio e dei requisiti patrimoniali e “perdite su crediti ipotecari”; e alla ripartizione delle perdite operative per linee di business e per eventi di perdita. Ulteriore semplificazione è prevista per gli intermediari finanziari ‘106’ che non raccolgono risparmio presso il pubblico, in quanto non è previsto l’invio delle voci relative agli strumenti di Additional Tier 1.

Sotto altro profilo, rilevano i minori oneri previsti per le agenzie di prestito su pegno che si iscrivono all’albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 112, ultimo comma, TUB. Trattasi di una applicazione del principio di proporzionalità che, nella fattispecie, deve tener conto della semplicità che qualifica l’operatività in parola. Analogamente è a dirsi per per le società fiduciarie, iscritte nella sezione separata dell’albo unico, per le quali non è stato previsto l’invio di evidenze segnaletiche di tipo COREP.

Ciò posto, occorre soffermarsi sul dato temporale di riferimento. In particolare, i termini di invio e la periodicità d’inoltro delle segnalazioni sono soggetti ad una normativa che, in larga parte, rimane ancorata a quanto previsto dal Regolamento UE n. 680/2014 per le banche e le SIM (cfr. Parte I della Circolare). Ed invero, al fine di tener conto dell’esigenza di adeguare i sistemi informativi attualmente in uso al nuovo impianto segnaletico e di rendere meno gravosi gli adempimenti legati alla transizione dal vecchio al nuovo sistema, è stata prevista una proroga di due mesi per gli intermediari finanziari attualmente iscritti nell’elenco generale e speciale con riferimento all’invio delle prime due segnalazioni successive all’iscrizione.

Se ne deduce che la nuova regolazione dovrà trovare applicazione solo a decorrere dalle segnalazioni riferite al trimestre di iscrizione nell’Albo unico, ferma la possibilità di avvalersi della proroga dei termini d’inoltro dianzi menzionata.

Consegue, altresì, che nelle more dell’iscrizione nell’Albo unico, gli attuali intermediari ‘107’ continuano a produrre le segnalazioni prudenziali secondo gli schemi contenuti nella Sezione IV T “Patrimonio di vigilanza e requisiti prudenziali – segnalazione transitoria” della Circolare n. 217; mentre coloro che a regime non saranno iscritti nell’Albo unico sono tenuti a continuare nei loro adempimenti segnaletici fino alla data di cancellazione dall’elenco speciale.

Sotto altro profilo, occorre considerare che la circolare n. 286 è stata inoltre modificata per tener conto delle recenti sviluppi di operatività di IP e IMEL. Nella Parte II è stata inserita la Sezione 6 “IP e IMEL puri, ibridi non finanziari”.

L’intervento in parola è stato effettuato per definire un quadro organico delle segnalazioni tali soggetti sono chiamati ad adempiere. Ciò ha comportato un’attività di razionalizzazione, semplificazione e chiarimento dell’impianto segnaletico già applicabile a tali soggetti, prevedendo, tra l’altro, la rimodulazione di talune voci presenti nella Sezione IV T “Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali” della Circolare n. 217.

Tali intermediari sono tenuti ad effettuare le segnalazioni con periodicità trimestrale, con riferimento al 31/3, 30/6, 30/9, 31/12, con termine d’invio stabilito il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per le scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre (rispettivamente entro il 25 settembre e 25 marzo) ed entro 25 giorni dalla data di riferimento per quelle riferite al 30 settembre e al 31 marzo (rispettivamente entro il 25 ottobre e 25 aprile).

A tal proposito si rileva che i nuovi schemi si applicano a partire dalla segnalazione riferita al 31.12.2015. Prima di tale data, gli intermediari continuano a comunicare secondo le modalità stabilito nella Circolare n. 217, Sezione IV T “Patrimonio di vigilanza e requisiti prudenziali – segnalazione transitoria”.

Quanto sinora delineato si accompagna ad ulteriori modifiche intervenute nel quadro regolamentare di normativa secondaria emanata dalla Banca d’Italia, con particolare riguardo alle Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 – (“Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”) – 21° aggiornamento del 30 giugno 2015, alla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”) – 58° aggiornamento di giugno 2015 e alla Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 (“Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”) – 14° aggiornamento del 30 giugno 2015.

In conclusione, gli aggiornamenti del sistema segnaletico a base della vigilanza prudenziale risultano informati al principio di conoscibilità delle informazioni più rilevanti. Conseguentemente, l’attenzione mostrata per la struttura organizzativa e l’operatività dei soggetti da vigilati induce a predeterminare le modalità di esercizio del potere di chiedere e ottenere dagli intermediari finanziari tutte le informazioni relative alla situazione patrimoniale, ai relativi profili tecnici ed al loro andamento gestionale. Ne risulta un sistema che appare in grado di assicurare che l’Organo di vigilanza assuma decisioni e provvedimenti in condizioni di piena informazione, consentendo in tal modo di orientare ogni intervento verso la tutela della sana e prudente gestione delle imprese vigilate e, in tal modo, verso la stabilità del sistema finanziario italiano. 

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori


Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

ZOOM MEETING
offerte per iscrizioni entro il 17/01

Iscriviti alla nostra Newsletter