Con Circolare N. 15/E del 10 maggio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito, sotto forma di risposte a quesiti, alcuni chiarimenti relativamente all’imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari di cui all’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
Sul punto si ricorda come l’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli articoli 5 e 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalle legge 26 aprile 2012, n. 44, abbiano introdotto modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni inviate alla clientela relative ai prodotti finanziari, dettata dal suddetto articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
La presente Circolare, che fa seguito ai chiarimenti già forniti dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 48 del 21 dicembre 2012 (cfr. contenuti correlati), si sofferma sui seguenti profili: ambito di applicazione, con riferimento ai confidi, alle fondazioni bancarie, alle amministrazioni dello Stato ed alle società industriali; distinzione tra conto corrente e conto deposito; rendicontazioni relative a conti di pagamento presso istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica; determinazione dell’imposta dovuta per i rapporti intestati agli imprenditori individuali; imposta dovuta sui prodotti assicurativi soggetti all’imposta sulle assicurazioni; società fiduciarie e versamento dell’acconto previsto dall’articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.