Con Risoluzione n. 96/E del 6 novembre 2014 l’Agenzia delle Entrate ha provveduto alla ridenominazione dei codici tributo “1133” e “1135” per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive derivanti dall’opzione esercitata ai sensi dell’articolo 3, commi 15 e 16, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.
Tale norma ha reintrodotto la possibilità per i contribuenti di affrancare i valori degli strumenti finanziari, posseduti al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale alla data del 30 giugno 2014, mediante l’esercizio di un’opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del testo unico di cui al d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), maturati fino alla medesima data.
Tale possibilità era già stata prevista dall’articolo 2, commi da 29 a 34, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i medesimi redditi maturati alla data del 31 dicembre 2011. L’esercizio dell’opzione era stato disciplinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2011. Con risoluzione 19 aprile 2012, n. 36/E, l’Agenzia delle Entrate aveva poi istituito, tra l’altro, i codici tributo 1133 e 1135 per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del testo unico di cui al d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), a seguito dell’opzione per l’affrancamento.
Con la presente Risoluzione, sono stati ridenominati i suddetti codici tributo, come di seguito riportati :
– “1133” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del T.U.I.R a seguito dell’opzione per l’affrancamento – art. 3, commi 15 e 16, del dl 24 aprile 2014, n. 66 – regime dichiarativo”;
– “1135” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del T.U.I.R a seguito dell’opzione per l’affrancamento – art. 3, commi 15 e 16, del dl 24 aprile 2014, n. 66 – regime amministrato”.