L’Agenzia delle Entrate ha posto in pubblica consultazione la bozza di Circolare con una serie di chiarimenti sul nuovo Patent box, nonché uno schema di provvedimento con alcune modifiche all’attuale regime Patent box.
La circolare posta in consultazione, dopo aver illustrato le finalità e le caratteristiche del nuovo regime Patent box, fornisce chiarimenti in merito ai seguenti ambiti:
- struttura generale del Patent box;
- requisiti e modalità di accesso al nuovo regime;
- modalità di accesso all’esimente sanzionatoria, quando intervengano rettifiche della maggiorazione dedotta da parte dell’Amministrazione finanziaria;
- chiarimenti in merito al transito dal precedente al nuovo regime Patent box.
Il nuovo regime, pur mantenendo i principi di base e i requisiti sostanziali del precedente, modifica la struttura del meccanismo agevolativo.
La parziale detassazione del reddito di impresa derivante dall’impiego di beni intangibili viene sostituita da una deduzione fiscale maggiorata (110%) dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli), da riportare nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento.
Il contribuente, pertanto, accede direttamente e in modo autonomo all’agevolazione, mentre il confronto con l’Amministrazione finanziaria avviene in una fase di eventuale successivo controllo semplificato.
Viene inoltre previsto un meccanismo premiale che consente ai contribuenti che ottengono un titolo di privativa industriale riferibile ai beni immateriali in oggetto di dedurre in modo maggiorata anche le spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo riconducibili a tali beni.
Accesso al nuovo Patent box
L’accesso al nuovo regime prevede l’esercizio di un’opzione che dev’essere comunicata nella dichiarazione dei redditi attinente al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce.
L’esercizio dell’opzione è irrevocabile, rinnovabile e di durata pari a cinque periodi di imposta ed è esercitabile attraverso il quadro OP, mentre nel quadro RS devono essere indicati la tipologia e il numero dei beni agevolabili.
L’opzione per il nuovo regime Patent box può essere esercitata anche in modo tardivo, nella dichiarazione presentata entro novanta giorni dal termine ordinario.
Entrata in vigore
L’art. 6, comma 8, del D.L. 146/21 prevede che il nuovo regime si applichi «alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d’imposta».
Il successivo comma 10, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, ha disposto che non sono più esercitabili le opzioni relative al precedente regime Patent box a partire dal periodo d’imposta 2021.
Fino al periodo d’imposta 2024 è prevista una fase transitoria di temporanea coesistenza tra precedente e nuovo regime.
La consultazione avrà termine il 3 febbraio 2023.
Cosa prevede il nuovo Patent box
Il nuovo Patent box prevede la possibilità di godere di una deduzione fiscale maggiorata del 110% relativamente ai costi sopportati per la ricerca e lo sviluppo di determinate tipologie di beni immateriali utilizzati nelle attività d’impresa, come ad esempio: software protetto da copyright; brevetti industriali, disegni e modelli giuridicamente tutelati.