Con Provvedimento del 15 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le disposizioni di attuazione dell’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 di definizione degli elementi informativi che devono essere contenuti nella documentazione idonea per il nuovo regime di Patent box.
In particolare, evidenzia l’Agenzia, possono optare per il nuovo regime patent box, a condizione che svolgano le attività rilevanti di cui al successivo punto 3, tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, ovvero: le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
- i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata;
- i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del TUIR, ad eccezione delle società semplici;
- i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali di cui al punto 2.