Con Risposta n. 413 del 4 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla corretta applicazione dell’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 relativo al nuovo regime Patent box.
In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, l’art. 6 del dl 21 ottobre 2021, n. 146 introduce la nuova disciplina del Patent box – che prevede la detassazione parziale dei redditi provenienti da alcuni tipi di beni immateriali – con un’agevolazione che prevede la maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo inerenti a tali beni, permettendone così una maggior deducibilità in relazione alle imposte sui redditi e dell’Irap.
In particolare, nel caso di specie, con riferimento all’opzione per il regime in autoliquidazione OD (oneri documentali) ai sensi dell’4 del D.L. n. 34/2019, espressa dalla società mediante dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020 con oggetto disegni e modelli, la società stessa, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, non potrà optare, in alternativa al regime opzionato, per il regime agevolativo previsto dall’art. 6 Dl 146/21, stante l’espressa preclusione disposta dal comma 10 del medesimo articolo
Tuttavia, continua l’Agenzia delle Entrate, la società potrà continuare ad usufruire della precedente disciplina Patent box in autoliquidazione OD nel termine della scadenza quinquennale, senza il vincolo di esercitare per ciascun anno l’opzione OD.
In relazione ai nuovi beni immateriali ottenuti a partire dall’anno di imposta 2021, la società potrà esercitare – nel caso in cui sussistano i requisiti indicati dalla nuova disciplina – solamente l’opzione per il nuovo Patent box.
Si evidenzia come non sussista nessuna preclusione all’esercizio dell’opzione per il nuovo Patent Box in relazione a beni diversi da quelli che costituivano precedentemente oggetto di una anteriore opzione per la disciplina precedente.
Con il nuovo regime di autoliquidazione OD, si prevede la possibilità per il contribuente di provvedere all’autoliquidazione dell’agevolazione in dichiarazione (ruling facoltativo) nell’ipotesi in cui vi sia utilizzo diretto del bene immateriale e con preventiva predisposizione della documentazione necessaria.