Il Regolamento BCE del 17 marzo 2015 individua quali soggetti destinatari della normativa sulle segnalazioni di vigilanza i gruppi vigilati (significativi e meno significativi) che applicano gli standard contabili internazionali o regimi contabili nazionali in base alla direttiva 86/635/EEC e gli altri enti vigilati, comprese le filiali, stabilite in stati membri partecipanti, di istituzioni creditizie operative in stati membri non partecipanti e le controllate di gruppi vigilati stabilite in Stati membri non partecipanti o in paesi terzi.
Per ciascuna di tali tipologie di soggetti il regolamento indica sia il formato sia le date di riferimento e di invio delle segnalazioni sulle informazioni finanziarie alle Autorità Nazionali Competenti (ANC), nonché la loro frequenza.
In particolare, nella sezione relativa alle disposizioni transitorie, vengono identificate quali date di riferimento per la prima segnalazione:
- il 31 dicembre 2015 per i gruppi vigilati considerati significativi e per gli enti significativi che non appartengono a gruppi vigilati;
- il 30 giugno 2016 per gli enti significativi parte di un gruppo vigilato e le controllate di gruppi significativi vigilati stabilite in paesi membri non partecipanti o in paese terzi;
- il 30 giugno 2017 per gli enti e i gruppi vigilati considerati meno significativi.