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Nuovo Regolamento per l’adozione degli atti di regolazione di competenza della COVIP

20 Settembre 2011
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre scorso la Deliberazione COVIP del 8 settembre 2011, contente il Regolamento di attuazione dell’art. 23 della legge n. 262 del 28 dicembre 2005 concernente i procedimenti per l’adozione degli atti di regolazione di competenza della COVIP stessa.

Per espressa previsione, non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento, tra l’altro:

a) gli atti relativi all’organizzazione interna della COVIP e quelli privi di rilevanza esterna;

b) i regolamenti adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;

c) i regolamenti adottati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

d) gli atti interpretativi o applicativi non aventi, quindi, carattere innovativo dell’ordinamento;

e) i pareri e le altre valutazioni formulati dalla COVIP in relazione ad atti di regolazione di competenza di altre amministrazioni.

Secondo lo schema adottato dal Regolamento, l’adozione degli atti di regolazione da parte della COVIP é preceduta da una consultazione, di norma in forma pubblica, mediante la diffusione di un documento di consultazione, che deve riportare gli elementi finalizzati a chiarire il contesto entro il quale si colloca l’intervento regolatorio e le finalità del provvedimento, ed in particolare lo schema dell’atto di regolazione, una relazione illustrativa e le modalità ed il termine per la trasmissione delle osservazioni alla COVIP.

La COVIP, conclusa la procedura di consultazione, adotta l’atto finale corredandolo di una relazione nella quale sono esposte le motivazioni inerenti le scelte di regolazione alla luce anche dei commenti ricevuti e sono esposte le valutazioni effettuate circa il previsto impatto della regolamentazione sull’attività dei soggetti vigilati e sugli interessi degli aderenti.

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