Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 22 del 27 gennaio 2012) il Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo al nuovo Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
In particolare è stato previsto che, per il periodo dal 01 gennaio 2012 al 30 giugno 2012, il saggio d’interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, deve ritenersi pari all’1 per cento.
In tal senso, il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, prevede che “Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi”.