La Banca d’Italia ha pubblicato il 42° aggiornamento del 30 marzo 2023 alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, che introduce importanti modifiche alla disciplina sulle obbligazioni bancarie garantite in Italia.
Il Capitolo 3 della Parte Terza della Circolare n. 285/2013 è stato modificato per recepire la nuova disciplina europea in materia di obbligazioni bancarie garantite, introdotta in Italia attraverso le disposizioni contenute nel Titolo I-bis della legge 130/1999.
Queste disposizioni prevedono un regime di vigilanza sui programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite (OBG) e attribuiscono la responsabilità della loro supervisione alla Banca d’Italia, sia per le banche significative che per quelle meno significative. Inoltre, l’avvio di nuovi programmi di emissione di OBG deve essere preventivamente autorizzato dalla Banca d’Italia.
Le nuove regole disciplinano le condizioni per il rilascio da parte della Banca d’Italia dell’autorizzazione all’avvio di nuovi programmi di emissione, definiscono le informazioni che la banca istante deve trasmettere alla Banca d’Italia e specificano il contenuto del programma di emissione.
In particolare, il programma deve dare conto delle caratteristiche strutturali dell’operazione e indicare i soggetti a vario titolo partecipanti. La banca istante deve inoltre allegare una relazione sui profili tecnici e sugli assetti organizzativi per la gestione del programma, in cui attesta la coerenza degli obiettivi perseguiti dal programma con i livelli di rischio definiti nell’ambito del Risk Appetite Framework (RAF).
Le disposizioni definiscono anche i criteri cui la Banca d’Italia si attiene nel valutare le istanze ricevute. La Sezione III specifica gli aspetti applicativi dei requisiti strutturali delle obbligazioni bancarie garantite, con riguardo all’individuazione dei criteri per l’inclusione di specifiche attività nel patrimonio separato, i requisiti di copertura e liquidità e le condizioni per l’attribuzione ai titoli emessi dei marchi europei “obbligazione bancaria garantita europea” o “obbligazione bancaria garantita europea (premium)”.
Per il ricorso al marchio “obbligazione garantita europea (premium)” è mantenuta la necessità che le obbligazioni bancarie garantite emesse da banche italiane rispettino i requisiti previsti dall’articolo 129 CRR, incluso un requisito minimo di eccesso di garanzia pari al 5%.
La Sezione IV introduce specifici presidi di natura organizzativa e di gestione dei rischi derivanti dal programma, incluso l’obbligo per le banche partecipanti di dotarsi di limiti operativi interni alla cessione di attivi idonei, che dovranno essere coerenti con gli obiettivi di rischio e le soglie di tolleranza stabiliti nell’ambito del RAF e dovranno essere rispettati sia in fase di autorizzazione sia nel corso del programma.
Le nuove disposizioni in materia di obbligazioni bancarie garantite prevedono, tra le ultime disposizioni, obblighi di informazione per gli investitori (Sezione V) e precisano i poteri di vigilanza informativa e ispettiva attribuiti alla Banca d’Italia in qualità di autorità competente per la supervisione dei programmi di emissione (Sezione VI).
Disciplina transitoria delle obbligazioni bancarie garantite
Per quanto riguarda la disciplina transitoria, il decreto legislativo n. 190/2021 stabilisce che la Banca d’Italia autorizzi solo l’avvio dei nuovi programmi di emissione, ma non debba autorizzare quelli già esistenti al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Tuttavia, le banche devono garantire che le emissioni effettuate successivamente siano conformi al nuovo quadro regolamentare, anche se nell’ambito di programmi preesistenti, per poter essere commercializzate con i nuovi marchi europei.
La Sezione VII prevede l’obbligo per le banche di comunicare preventivamente alla Banca d’Italia la loro intenzione di effettuare per la prima volta una nuova emissione di obbligazioni bancarie garantite nell’ambito di un programma esistente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
La comunicazione deve contenere le informazioni necessarie per attestare l’avvenuto adeguamento dei programmi al nuovo regime e includere gli elementi informativi necessari per consentire alla Banca d’Italia di verificare l’osservanza delle nuove regole nella fase di prima applicazione.
Per facilitare l’avvio ordinato del nuovo regime e consentire alle banche di effettuare le nuove emissioni in tempi brevi, le banche che intendono emettere obbligazioni bancarie garantite in base al regime transitorio possono avviare un confronto preliminare con la Banca d’Italia sui programmi esistenti riguardo ai contenuti dell’attestazione e agli elementi informativi da accludere.