Con sentenza del 19 marzo 2013 il Tribunale di Verona ha risolto una controversia in materia di obbligazioni Lehman Brothers enunciando i seguenti principi di diritto.
1) Con riferimento ad un acquisto di obbligazioni Lehman Brothers effettuato nell’aprile del 2008 la stabilità del loro prezzo, il rating positivo che gli era stato attribuito dalle agenzie di rating e la loro limitata durata sono tutti elementi che rendevano attendibile la previsione che, alla loro scadenza, la somma investita per acquistarle potesse essere restituita. A fronte di questi elementi, e se anche non può attribuirsi rilievo alle ulteriori circostanze allegate solo in comparsa conclusionale dalla convenuta, era onere dell’attore provare che, all’epoca della predetta operazione di investimento, il mercato e quindi l’intermediario disponessero di informazioni ulteriori sulla situazione finanziaria della Lehman Brothers che potessero far presagire il suo default.
2) L’art. 32 del reg. Consob 16190/2007, attuativo della direttiva Mifid, che stabilisce l’obbligo per l’intermediario di fornire ai clienti al dettaglio informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi, riguarda tutti i servizi di investimento, e quindi anche quello di negoziazione per conto proprio, rispetto al quale il sistema previgente prevedeva invece che il prezzo pagato dal cliente all’intermediario per tale tipo di servizio fosse già comprensivo di commissioni.
3) L’omessa informazione sull’entità della commissione applicata dall’intermediario a fronte di un servizio di investimento può integrare, oltre che un inadempimento agli obblighi informativi è tenuto l’intermediario nei confronti del cliente, anche una violazione della regola della best execution, che di solito ha carattere “generale” e “procedurale”, allorché tale regola sia stata eletta dall’istituto di credito a criterio guida anche delle singole negoziazioni nel documento informativo “sui conflitti di interesse e sulla strategia di esecuzione e trasmissione ordini relativo al servizio di collocamento ricezione e trasmissione ordine e negoziazione per contro proprio su strumenti finanziari”.
4) L’art. 46, primo comma lett. b), del reg. Consob 16190/2007, laddove richiede il consenso preliminare esplicito del investitore all’esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, da esprimersi in via generale o in relazione alle singole operazioni, non si riferisce necessariamente ad un consenso scritto.
5) La mancata acquisizione da parte dell’intermediario del preventivo consenso dell’investitore all’effettuazione di una operazione al di fuori di mercato regolamentato secondo le modalità previste dal documento informativo integra un grave inadempimento dell’intermediario agli obblighi su di lui gravanti.
6) In mancanza della preventiva autorizzazione da parte del cliente ad operare su un mercato regolamentato l’intermediario deve astenersi da tale operazione e qualora vi proceda ugualmente è ravvisabile, in via automatica, un nesso causale tra tale comportamento, inadempiente, e il danno conseguente all’acquisto dei titoli, analogamente a quanto è stato affermato, sotto la vigenza della disciplina pre-Mifid, con riguardo all’ipotesi di esecuzione di un’operazione in conflitto di interessi, senza la preventiva segnalazione di tale situazione, o di un’operazione inadeguata, senza l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 29 regolamento consob 11522/1998.