Con sentenza n. 64 del 6.6.2013, Tribunale di Bolzano, Sez. dist. di Brunico, ha risolto una controversia in materia di obbligazioni Lehman Brothers, enunciando i principi di diritto espressi dalle massime di seguito indicate. L’acquisto dei titoli era avvenuto nel 2005, 3 anni prima del default della Lehman Brothers.
Art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998 – Obbligo di valutare l’adeguatezza – Profilo di rischio: obiettivi d’investimento e propensione al rischio “alti”, esperienza finanziaria “media” – Acquisto che impegna il 76% della consistenza complessiva del portafoglio titoli – Inadeguatezza per lo specifico profilo della dimensione – Natura altamente speculativa dell’operazione – Necessaria avvertenza al fine di ridurre l’investimento e procedere a diversificazione.
Artt. 1453 e 1455 c.c. – Grave inadempimento e Risoluzione – La violazione degli obblighi contrattuali e normativi in tema di inadeguatezza costituisce grave inadempimento ex art. 1455 c.c., provocando la risoluzione ex art. 1453 c.c. dello specifico negozio di investimento in titoli Lehman Brothers – Restituzione delle prestazioni: capitale e titoli.
Art. 246 c.p.c. – Incapacità a testimoniare – Testimonianza del dipendente della Banca che ha concretamente negoziato il titolo con il cliente – Eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. – Incapacità a testimoniare per possibile partecipazione ad un giudizio per essere chiamato a rispondere delle proprie responsabilità nei confronti del datore di lavoro.
Debito di valuta – Riconoscimento degli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo. Non spetta la rivalutazione monetaria.
Cedole – Restituzione – Esclusione – Domanda di restituzione delle cedole incassate – Costituzione in udienza di trattazione – Tardività della domanda propria di carattere riconvenzionale – Esclusione – Cedole quali frutti percepiti dal possessore in buona fede – Risoluzione – Applicazione della disciplina generale dell’indebito ex art. 2033 c.c. – Restituzione dei frutti maturati anteriormente alla domanda giudiziale – Esclusione.