Con sentenza del 20 novembre 2014 il Tribunale di Venezia analizza diversi profili connessi alle controversie in materia di obbligazioni Lehman Brothers.
Innanzitutto, il Tribunale evidenzia come non possa ritenersi nullo il contratto quadro per vizio di forma ex art. 23 TUF laddove la banca l’abbia confermato la propria volontà contrattuale dando esecuzione allo stesso, ed il suo funzionario abbia sottoscritto l’ordine di acquisto, in tal modo facendo adesione al contratto quadro prima che la controparte facesse valere la nullità.
Lo stesso vizio va escluso per il sol fatto che la manchi la sottoscrizione della banca: la nullità prevista dal citato art. 23 TUF è una nullità di protezione, rilevabile dal solo cliente, essendo posta a presidio della informazione del cliente. La banca, per la sua maggiore forza contrattuale e maggiore informazione, non ha bisogno di essere resa avvertita intorno all’importanza dell’atto da una norma prescrittiva di forma speciale, sanzionata da una nullità di tipo codicistico.
Nel caso di specie, poi, il Tribunale ritiene viziato l’ordine d’investimento per errore, essenziale e riconoscibile, in quanto tale fonte di annullamento del negozio.
Rinviando alla lettura del provvedimento allegato per una miglior disamina, il Tribunale ritiene circostanza decisiva il fatto che la banca, che deteneva uno stock di titoli Lehman, consapevole della progressiva (e non recente) caduta del loro apprezzamento sul mercato, segnale da solo di rischio elevato, lasciò che l’investitore, ingolosito dal migliore rendimento, disinvestisse i titoli già in suo portafoglio per investire l’intera somma (contro la prudenza che consiglia investimenti differenziati) in Lehman Brothers.
In realtà, conclude il Tribunale, ben chiaro doveva essere alla banca che tale investimento non era affatto “appropriato” e che la cliente, alla quale venne data la semplice possibilità di scegliere il titolo che appariva a basso rischio e che numericamente appariva il più redditizio, si lasciasse guidare dal mero dato numerico e dalla fiducia nella sua banca; ignara ella dei fatti di finanza che muovevano la caduta del valore dei titoli Lehman, e del fatto stesso che detti titoli erano sempre meno apprezzati sul mercato.