È nulla la clausola del regolamento allegato all’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario noto come “Russia” che subordina l’obbligo per la Banca di corrispondere gli interessi pattuiti alla condizione del mancato evento default consistente nel fatto incerto dell’inadempimento, parziale o totale, da parte della Russia del suo debito estero.
La clausola è vessatoria ed è legittimo l’intervento autonomo in giudizio delle circoscrizioni territoriali delle associazioni rappresentative dei consumatori, sussistendone la legittimazione attiva e l’interesse ad agire ai sensi degli artt. 37 e 137 del codice del consumo.
Con la sentenza n. 1136 pubblicata il 23 novembre 2016, la I Sez. Civile della Corte di Appello di Lecce, conferma un sentenza emessa dal Tribunale di Lecce nel 2010[1] che aveva dichiarato la nullità della clausola che subordinava la corresponsione degli interessi al mancato evento default della Russia con conseguente condanna all’intermediario di corrispondere gli interessi legali maturati dal giorno dell’emissione del prestito obbligazionario secondo le modalità pattuite, e altresì, dopo aver ammesso l’intervento adesivo autonomo in giudizio di una circoscrizione territoriale di un’associazione rappresentativa dei consumatori, aveva dichiarato vessatoria la suddetta clausola inibendone l’utilizzo.
Proponeva appello per la riforma della sentenza di primo grado il convenuto istituto di credito che, da un lato, contestava l’ammissibilità dell’intervento in giudizio della circoscrizione territoriale dell’associazione rappresentativa dei consumatori, perché non titolare di un interesse qualificato ma di mero fatto; e, dall’altro lato denunciava che la clausola di rinvio alla condizione del mancato default per la corresponsione degli interessi pattuiti non sarebbe assoggettabile al giudizio di vessatorietà in quanto attiene all’oggetto del contratto e al contenuto economico dello stesso, inoltre non crea uno squilibrio sostanziale fra le parti.
La Corte di Appello rigetta ambo i motivi di appello e chiarisce:
1. L’intervento volontario adesivo autonomo dell’associazione rappresentativa dei consumatori è giustificato dalla necessità di tutelare un proprio interesse giuridico individuabile nell’art. 2 dello Statuto nazionale e cioè “tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti”. L’art. 1469 sexies c.c. (oggi art. 37 Codice del Consumo) attribuisce alle associazioni rappresentative dei consumatori la legittimazione ad agire in giudizio solo se le stesse siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 L. 281/1998 (oggi art. 137 Codice del Consumo), e cioè devono essere rappresentative a livello nazionale. Tale requisito viene ritenuto sussistente anche in capo alle circoscrizioni territoriali dell’associazione che dunque sono legittimate ad agire in giudizio.
2. La vessatorietà di una clausola va affermata in relazione al disposto dell’art. 1469 bis c.c., nella formulazione antecedente al D.lgs. 206/2005 atteso che prevede un significativo squilibrio di diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in danno del consumatore laddove rimette al mero giudizio della Banca proponente la decisione di cessare il pagamento degli interessi qualora si verifichi il “default” della Russia in relazione al suo debito estero.
L’alea implicita in un contratto siffatto è del tutto apodittica, perché di fronte alla facoltà della Banca, a suo giudizio e senza oneri a proprio carico, di cessare il pagamento degli interessi non è prevista alcuna facoltà in capo al risparmiatore, quale, ad esempio, poteva essere la facoltà di chiedere un rimborso anticipato del capitale, e ciò determina uno squilibrio sostanziale tra le parti.
[1] Tribunale di Lecce, sent. N. 763/2010: Fatto e giudizio di primo grado: Nel 1998 un risparmiatore sottoscriveva presso l’istituto di credito un ordine per l’acquisto di obbligazioni con scadenza decennale emesse da altra banca e denominate “Russia” per l’importo di cento milioni di lire.
Al momento della sottoscrizione tuttavia non era stato palesato che l’obbligo dell’intermediario che aveva emesso le cedole “Russia” di corrispondere gli interessi pattuiti (del 6.40%) era collegato alla condizione del mancato evento default consistente nel fatto dell’inadempimento parziale o totale della Federazione Russa del suo debito estero.
Il consumatore, a seguito del mancato pagamento da parte della Federazione Russa del debito di circa 446 milioni di dollari nei confronti della Germania si vedeva negata la corresponsione degli interessi attivi al tasso pattuito, e, quindi, citava in giudizio sia l’istituto di credito con cui aveva sottoscritto il prestito obbligazionario e sia l’intermediario che aveva emesso le obbligazioni con scadenza decennale al fine di ottenere:
– la declaratoria di nullità della clausola che subordinava la corresponsione degli interessi al mancato evento default della Russia
– l’illiceità del comportamento degli intermediari per mancanza di trasparenza;
– la condanna a corrispondere gli interessi legali maturati dal giorno dell’emissione del prestito obbligazionario secondo le modalità pattuite;
Spiegava intervento adesivo autonomo in giudizio anche una circoscrizione territoriale di un’associazione rappresentativa dei consumatori che chiedeva dichiararsi vessatoria le clausola di rinvio al mancato default e, per l’effetto, inibirne l’uso.
Il Tribunale accoglieva in toto sia le domande dell’attore principale che dell’associazione.