Con Circolare esplicativa del 04 novembre scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha emanato alcuni chiarimenti relativamente agli obblighi di comunicazione previsti ex art. 51 del D. Lgs.231/2007 in materia di antiriciclaggio.
Recentemente, infatti, con D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge del 14 settembre 2011, n. 148, era stato ridotto a 2.500 euro il limite per l’utilizzo del denaro contante, dei libretti e dei titoli al portatore di cui all’art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Tale modifica è stata l’unica prodotto dal nuovo regime di cui al D.L.138/2011, il quale, per il resto, ha confermato l’impianto normativo previgente.
Fatta tale premessa, il Ministero ha inteso ribadire che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell’articolo 49 e, pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 51. L’obbligo di comunicazione scatta solo nel caso in cui concreti elementi inducano a ritenere la violazione del precetto normativo.
La Circolare si sofferma poi sui libretti di deposito al portatore, chiarendo che:
- la segnalazione per la mancata estinzione di un libretto al portatore di importo superiore al limite di legge, ovvero per la mancata riduzione del saldo, da effettuare al MEF entro il 30 settembre 2011 (cfr. art. 2, comma 4, D.L. 138/2011), deve essere eseguita entro trenta giorni dal momento in cui l’intermediario ha notizia della violazione. Tale momento è individuato nell’atto di presentazione, in banca o presso Poste italiane S.p.a., del libretto al portatore escludendo, quindi, un obbligo, per l’intermediario, di accertare l’esistenza di libretti al portatore “irregolari” attraverso il ricorso, ad esempio, ad estrazioni informatiche;
- per i libretti al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, non regolarizzati entro il 30 giugno 2011 e presentati per la regolarizzazione entro il 30 settembre 2011, è obbligatoria la segnalazione al Ministero dell’economia e delle finanze. Escluse così diverse interpretazioni della novella dell’articolo 49, comma 13, del D.Lgs. 231/2007;
- per i libretti di deposito al portatore oggetto di procedura di ammortamento, stante l’impossibilità ad operare sul libretto e, quindi, a ricondurre sotto soglia il saldo, non è obbligatoria la segnalazione al MEF. Avviata la procedura di ammortamento il libretto diviene infatti indisponibile.