Con risposta n. 7 del 10 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di fatturazione elettronica e al regime normativo relativo all’imposta di bollo.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni assoggettate ad Iva sono esenti dall’imposta di bollo, mentre sono soggette all’imposta di bollo, nella misura di 2,00 euro, solo se, oltre ad indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate ad Iva, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro.
Inoltre, continua l’Agenzia, ogniqualvolta venga emessa una fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione, o per obbligo di legge o perché richiesta dalla stessa per documentare gli importi corrisposti, ancorché non assoggettati ad Iva, la stessa deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, come stabilito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’art. 1, commi da 209 a 214, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 .
Peraltro, come noto, a partire dal 1° gennaio 2019 – per effetto di quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 – tutti gli operatori economici, residenti o stabiliti in Italia, hanno l’obbligo di emettere la fattura elettronica (fatte poche eccezioni), sia nei rapporti “B2B” (“business to business”) che “B2C” (“business to consumer”).