Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2021/378 della Banca Centrale europea sull’applicazione degli obblighi di riserve minime, ovvero l’ammontare dei fondi che un’istituzione è tenuta a detenere come riserve nei suoi conti di riserva presso la banca centrale nazionale competente.
Il nuovo regolamento fa seguito alle modifiche apportate al Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) sull’applicazione di riserve obbligatorie minime e ne dispone l’abrogazione a partire dal 26 giugno 2021.
In particolare, evidenzia la BCE, è necessaria maggiore trasparenza e chiarezza su una serie di questioni relative all’applicazione degli obblighi di riserva minima, in particolare con riguardo:
- alle condizioni relative all’applicazione alle istituzioni degli obblighi di riserva minima;
- alla circostanza che le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l’euro possano decidere di sospendere o escludere l’accesso delle istituzioni alle operazioni di mercato aperto e alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema;
- alle condizioni alle quali i fondi dovrebbero essere conteggiati come riserve ai fini dell’adempimento degli obblighi di riserva minima;
- ai requisiti per le domande di autorizzazione a detenere le riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un ente intermediario;
- alle condizioni per la revoca dell’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un ente intermediario.
Il Regolamento si applica a decorrere dal 26 giugno 2021. Tuttavia, l’articolo 3 si applica a decorrere dal 28 luglio 2021.