Il Parlamento UE, ha approvato in prima lettura il 12 marzo 2024, con emendamenti, la Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento avanzata dalla Commissione (n. COM/2023/593), per quanto riguarda taluni obblighi di segnalazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti.
La proposta di regolamento approvata dal Parlamento andrà a modificare i Regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2021/523.
Gli obblighi di segnalazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione: l’obbiettivo della proposta di regolamento è quello di snellirli affinché soddisfino lo scopo perseguito, per limitare gli oneri amministrativi ed al fine di evitare indebite duplicazioni, ma senza che ciò comprometta gli obiettivi strategici per quanto riguarda i requisiti per le segnalazioni nel settore finanziario e la frequenza delle relazioni relative al programma InvestEU.
I Regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2021/523 contengono una serie di obblighi di comunicazione e divulgazione che verranno dunque semplificati, senza tuttavia minare nessuno dei risultati politici dell’Unione.
Inoltre, in base alla proposta di Regolamento:
- Il principio di “una sola comunicazione” verrà applicato in modo più coerente nell’Unione: tutte le autorità responsabili della vigilanza nel settore finanziario dovrebbero richiedere informazioni agli istituti finanziari o ad altri soggetti segnalanti solo se non hanno già comunicato tali informazioni ad altre autorità; se un’informazione è già stata comunicata a un’autorità, le altre autorità dovrebbero poterla richiedere direttamente a tale autorità, anziché raccogliere la stessa informazione, ponendo così fine al fenomeno della cosiddetta doppia segnalazione.
- Al fine di agevolare l’individuazione, il monitoraggio, la prevenzione e l’attenuazione dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria, l’ESRB (Comitato europeo per il rischio sistemico) avrà accesso alle informazioni pertinenti provenienti dalle ESAs e dalla BCE: in tal modo, i rischi sistemici potrebbero essere individuati meglio ex ante, anziché ex post, grazie a procedure più rigorose di richiesta e condivisione.
- Tutte le autorità responsabili della vigilanza nel settore finanziario dell’Unione istituiranno un sistema unico di comunicazione integrato: tale sistema dovrebbe comprendere un dizionario di dati comune che assicuri la coerenza e la chiarezza degli obblighi di comunicazione e la standardizzazione dei dati, un archivio comune dei dati richiesti e ottenuti, uno spazio di dati centrale per la raccolta e lo scambio efficiente dei dati, nonché un unico punto permanente di contatto, per consentire di individuare obblighi di comunicazione e divulgazione duplicati, obsoleti o ridondanti.
- Gli ostacoli giuridici presenti nelle normative settoriali rendono talvolta impossibile lo scambio di informazioni pertinenti tra le autorità: le autorità pertanto segnaleranno tali ostacoli giuridici alla Commissione affinché ne proponga la rimozione, rispettando nel contempo i diritti di proprietà intellettuale, il segreto professionale e la protezione dei dati. Le autorità condivideranno quindi con la Commissione, in forma anonima, le informazioni loro segnalate da istituti finanziari o altri soggetti, affinché questa possa elaborare le politiche, valutare la legislazione vigente e determinare l’impatto di potenziali iniziative legislative e non legislative, anche durante i negoziati sulle proposte legislative.