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Obblighi di segnalazione statistica BCE: criteri per il calcolo delle sanzioni

10 Ottobre 2022
Di cosa si parla in questo articolo
BCE

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 10 ottobre 2022, la Decisione (UE) 2022/1921 della Banca centrale europea del 29 settembre 2022 relativa alla metodologia per il calcolo delle sanzioni per presunte infrazioni degli obblighi di segnalazione statistica.

La presente decisione individua la modalità di determinazione dell’importo proposto adeguato di una sanzione che deve essere irrogata dalla Banca Centrale Europea nei confronti di un soggetto dichiarante sottoposto a obblighi di segnalazione statistica e che non rispetti tali obblighi.

Tali modalità si applicano al calcolo dell’importo della sanzione proposto per una o più presunte infrazioni in ragione delle quali sia stata avviata una procedura di infrazione a norma dell’articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31).

In particolare, la banca centrale competente dell’Eurosistema calcola, innanzitutto, un importo base considerando gli aspetti quantitativi della presunta infrazione, compresi, se del caso:

  • la dimensione economica del soggetto dichiarante;
  • la frequenza dell’infrazione;
  • la durata dell’infrazione;
  • l’entità della discrepanza tra le informazioni statistiche corrette e quelle errate.

La decisione in oggetto ha lo scopo di assicurare la parità di trattamento tra i soggetti dichiaranti stabilendo le modalità che le banche centrali competenti dell’Eurosistema devono seguire per calcolare l’importo della sanzione proposto.

Il calcolo viene effettuato in due fasi:

  • viene calcolato un importo base considerando gli aspetti quantitativi della presunta infrazione;
  • vengono valutate le circostanze e le informazioni pertinenti per effetto delle quali l’importo base può essere adeguato.

Le modalità di calcolo in oggetto precisano nel dettaglio gli aspetti quantitativi utilizzati nel calcolo dell’importo base nonché le modalità per l’individuazione delle circostanze e delle informazioni che, se pertinenti, dovrebbero essere prese in considerazione da una banca centrale competente nel calcolo dell’importo della sanzione proposto.

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BCE

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