Il presente contributo è frutto esclusivo delle opinioni personali dell’autore, che non impegnano in nessun modo l’Istituto di appartenenza.
Il collocamento di strumenti finanziari presso gli operatori qualificati comporta il radicarsi di obblighi informativi specifici da parte di costoro nei confronti della propria clientela, ma non certo la illegittimità di un collocamento successivo, sia pure svolto nella fase del cd. mercato grigio, ossia prima ancora che il titolo sia stato emesso, venendo in rilievo i principi della vendita di cosa futura.
Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 17292 del 24 agosto 2016 si affronta nuovamente il tema della validità dei contratti di investimento riguardanti acquisto di obbligazioni Cirio.
Nel caso di specie si trattava di un acquisto da parte di clienti retail, attraverso singoli atti di negoziazione, dei bond Cirio, collocati presso gli investitori istituzionali e da questi rivenduti – nel periodo del cd. mercato grigio, ossia prima della data di emissione del titolo – a singoli appartenenti alla propria clientela.
La deduzione di nullità del contratto per difetto dell’oggetto è stato confutata, in virtù della qualificazione del negozio come una vendita lecita e legittima di cose future.
Con riferimento al collocamento dei citati titoli presso il pubblico dei risparmiatori, viene sottolineato come la tutela del cliente rimanga comunque affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 del TUF e 26 ss. del Reg. Consob n. 11522 del 1998, anche nel caso in cui la negoziazione individuale avvenga nel periodo del cd. “grey market” (cfr. Cass. 8733/2016).
La violazione dei suddetti obblighi informativi non comporta dunque la nullità dei contratti di acquisto di bond Cirio in quanto, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta “nullità virtuale”), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme riguardanti il comportamento dei contraenti, violazione che può essere fonte di responsabilità precontrattuale o contrattuale (sul punto cfr. Cass. 8462/2014; Cass. 26724/2007).