In caso di operazioni finanziarie poste in essere dal cliente tramite società fiduciaria, l’intermediario ha l’obbligo di ricevere dalla fiduciaria tutte le informazioni sul cliente previste dall’art. 28, comma 1, lett. a), del reg. Consob n. 11522 (con l’eccezione dei soli nome e cognome) e, sulla scorta dei dati così acquisiti, il medesimo intermediario deve fornire al cliente, per il tramite della fiduciaria, informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle operazioni o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte d’investimento o disinvestimento, indirizzando la segnalazione dell’eventuale “inadeguatezza” dell’operazione al cliente-fiduciante.
La qualificazione di “cliente al dettaglio” o “operatore qualificato” decisiva per il concreto operare delle regole di tutela, deve essere riferita alla persona del fiduciante quale effettivo investitore, derivandone altrimenti un’elusione della disciplina posta a tutela del “cliente al dettaglio”.
Gli obblighi di informativa previsti in capo agli intermediari finanziari non sono applicabili in caso di stipulazione di un contratto di garanzia reale (pur costituito su titoli mobiliari) che non sia funzionale ad un’operazione di investimento.