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Giurisprudenza

Obblighi informativi: la dichiarazione standard inserita nei singoli ordini di investimento non ha efficacia confessoria

12 Luglio 2012

Cassazione Civile, Sez. I, 06 luglio 2012, n. 11412

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 11412 del 06 luglio 2012 la Suprema Corte di Cassazione affronta il tema del rispetto degli obblighi informativi da parte dell’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento con riferimento, nel caso di specie, all’acquisto di obbligazioni Del Monte e Cirio.

In particolare, la Cassazione ha ritenuto che la dichiarazione inserita in modo standard nei singoli ordini di investimento, che si limiti ad affermare che “si dà atto che mi avete fornito le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del grado di rischiosità della presente operazione “, non possa essere qualificata come confessione stragiudiziale, essendo necessaria a tal fine la consapevolezza e la volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all’altra parte che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio.

Riprendendo pedissequamente il ragionamento svolto dalla Corte si può evidenziare come una simile dichiarazione, essendo contestuale al perfezionamento del vincolo contrattuale di acquisto, non possa comprendere la consapevolezza del probabile pregiudizio economico connesso al risultato finanziario dell’investimento e, conseguentemente, attesti esclusivamente che la sottoscrizione dell’ordine possa essere stata preceduta da un’informazione relativa alla tipologia del prodotto finanziario ed al rischio ad esso generalmente riconducibile.

Entro questi limiti, prosegue la Cassazione, nessun contenuto confessorio può riconoscersi ad una dichiarazione ricognitiva di una scansione necessaria, antecedente al contratto, predisposta in ottemperanza (formale) ad obblighi posti dalla legge a carico dell’intermediario.

Diversamente, per poter attribuire a tale dichiarazione un’efficacia realmente confessoria, è necessario quanto meno dimostrare che, nell’adempimento dello specifico obbligo informativo contrattuale, l’intermediario abbia illustrato, in concreto, le condizioni economico finanziarie del “gruppo” dal quale provenivano le obbligazioni acquistate e l’effettivo potenziale di redditività e di rischio ad esse correlato.

Un simile ragionamento vale in particolar modo in un settore negoziale ad alto contenuto tecnico quale quello dell’intermediazione finanziaria, nel quale, conclude la Cassazione, l’adempimento di un obbligo informativo non può mai essere dimostrato mediante la sottoscrizione di dichiarazioni generiche, unilateralmente predeterminate e predisposte in via generale e modulare, essendo necessaria l’allegazione e la prova del contenuto e delle concrete modalità di trasmissione e conoscenza delle informazioni relative alla specifica operazione proposta.

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