Gli articoli 23 e 30, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a disposizioni nazionali, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, le quali impongono al finanziatore, corredandola di sanzioni penali, l’osservanza di obblighi in materia di tasso d’interesse variabile per quanto riguarda contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, atteso che tali contratti di credito non rientrano nell’ambito di applicazione materiale di detta direttiva e che, peraltro, tali obblighi non costituiscono un’attuazione della stessa.
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