Banca d’Italia ha pubblicato il 2° aggiornamento di dicembre 2022 alla Circolare n. 314 del 23 giugno 2021 recante la disciplina per gli obblighi di riserva minima – Disposizioni per gli intermediari soggetti.
In particolare, a livello di Unione europea, viene previsto l’obbligo per le banche di detenere una percentuale delle proprie passività come riserva obbligatoria presso la banca centrale nazionale (obblighi di riserva minima).
L’ammontare della riserva obbligatoria è calcolato sulla base delle passività di bilancio a cui vengono applicate delle aliquote.
Il rispetto dell’obbligo di riserva è individuato sulla base della media dei saldi di fine giornata detenuti sui conti di riserva nell’arco di un periodo di 6 o 7 settimane, il cosiddetto periodo di mantenimento.
Le novità introdotte con il 2° aggiornamento di dicembre 2022 riguardano il capitolo II sulla determinazione delle remunerazioni delle riserve obbligatorie e minime detenute presso i conti di riserva in base al valore medio, nel periodo di mantenimento, del tasso di interesse sui depositi presso la Banca d’Italia.
Al termine del periodo di mantenimento, la Banca d’Italia informa le istituzioni sul tasso di remunerazione e sulla data prevista per l’accredito degli interessi tramite la pubblicazione sul proprio sito internet.
La Banca d’Italia determina gli interessi dovuti alle istituzioni a in ragione della riserva detenuta, provvedendo all’accredito degli importi sul conto di riserva tramite il modulo Reserve Management della SSP.