Con Comunicazione del 19 luglio 2022, Banca d’Italia ha fornito le istruzioni tecniche per le segnalazioni di vigilanza obbligatorie previste dall’IFD, IFR e CRR, ai fini di politica monetaria, per le SIM di classe 1 e per le succursali di imprese di investimento di paesi dell’UE di cui all’art. 27, punto 4 bis del TUF.
A seguito dell’entrata in vigore il 26 giugno 2021 della nuova disciplina prudenziale individuata dalla Direttiva (UE) 2019/2034 (IFD) e dal Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR) è stata prevista la suddivisione in categorie delle imprese di investimento in relazione alla complessità operativa e dimensionale.
L’art. n. 62 dell’IFR ha, in particolare, ha modificato l’art. 4 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), prevedendo l’inclusione nella definizione di “ente creditizio” anche delle imprese di investimento che svolgono attività che prevedono l’assunzione in proprio di rischi e che superano determinate soglie dimensionali particolarmente elevate (art. 4 CRR).
Sul punto, evidenzia Banca d’Italia, ai soggetti categorizzati come ente creditizio si andranno ad applicare le disposizioni normative relative alla riserva obbligatoria.
In tale ambito, il Regolamento (UE) 2021/379 della BCE ha ampliato gli obblighi segnaletici per gli enti creditizi, così come individuati dall’art. 4 della CRR.
Le Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) di classe 1 e le succursali di imprese di investimento di paesi dell’UE di cui all’art. 27 del Testo Unico della Finanza, operanti in Italia, dovranno, pertanto, inviare le segnalazioni alla Banca d’Italia nel rispetto delle istruzioni specificate nell’allegato tecnico della comunicazione in oggetto.
Le segnalazioni dovranno pervenire entro l’undicesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento.
La comunicazione in oggetto entra in vigore contestualmente alla pubblicazione sul sito web della Banca d’Italia.