Il Consiglio dei ministri di ieri, 10 febbraio 2016, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2013/50/UE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.
Come si legge nel comunicato stampa del Governo, di seguito espressamente riportato, i punti maggiormente qualificanti dell’intervento normativo sono:
- l’innalzamento della soglia oltre la quale scattano gli obblighi di comunicazione al mercato delle partecipazioni azionarie rilevanti detenute in società con azioni quotate: si passa dall’attuale livello del 2 per cento al 3 per cento, soglia più in linea con l’esperienza degli altri paesi europei e in grado di bilanciare meglio le esigenze di trasparenza informativa, che rimane garantita, con le esigenze di semplificazione e riduzione dei costi a beneficio degli investitori;
- l’abrogazione della rendicontazione trimestrale delle società emittenti, con contestuale attribuzione alla Consob del potere di reintrodurla con i contenuti attualmente in vigore solo previa realizzazione di un’analisi di impatto da cui emerga l’assenza di eccessivi oneri per gli emittenti, in particolare le PMI, e da cui risulti che tali informazioni contribuiscono ad alimentare le scelte degli investitori senza però condurre ad un’attenzione particolare ai risultati di breve termine.
Altre disposizioni del decreto legislativo sono volte a: semplificare alcuni aspetti definitori, quali – ad esempio – la determinazione dello stato membro di origine, la qualifica di PMI soggette ad una soglia per la notifica delle partecipazioni rilevanti nella misura del 5 per cento, più elevata di quella ordinaria (3 per cento), la distinzione tra la fase di ammissione a quotazione e quella di ammissione alle negoziazioni; ridurre gli oneri informativi a carico delle società emittenti, adeguandoli ai livelli di regolazione minima dettati dalla Direttiva e salvaguardando comunque un adeguato regime informativo; disegnare un sistema di sanzioni efficace e proporzionato, sia per le società che commettano violazioni, sia nei confronti degli esponenti aziendali e del personale che abbiano contribuito alle violazioni suddette.