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Obblighi di trasparenza per gli emittenti e prospetto: approvato in esame definitivo il decreto legislativo di attuazione del regime europeo

11 Febbraio 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio dei ministri di ieri, 10 febbraio 2016, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2013/50/UE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.

Come si legge nel comunicato stampa del Governo, di seguito espressamente riportato, i punti maggiormente qualificanti dell’intervento normativo sono:

  • l’innalzamento della soglia oltre la quale scattano gli obblighi di comunicazione al mercato delle partecipazioni azionarie rilevanti detenute in società con azioni quotate: si passa dall’attuale livello del 2 per cento al 3 per cento, soglia più in linea con l’esperienza degli altri paesi europei e in grado di bilanciare meglio le esigenze di trasparenza informativa, che rimane garantita, con le esigenze di semplificazione e riduzione dei costi a beneficio degli investitori;
  • l’abrogazione della rendicontazione trimestrale delle società emittenti, con contestuale attribuzione alla Consob del potere di reintrodurla con i contenuti attualmente in vigore solo previa realizzazione di un’analisi di impatto da cui emerga l’assenza di eccessivi oneri per gli emittenti, in particolare le PMI, e da cui risulti che tali informazioni contribuiscono ad alimentare le scelte degli investitori senza però condurre ad un’attenzione particolare ai risultati di breve termine.

Altre disposizioni del decreto legislativo sono volte a: semplificare alcuni aspetti definitori, quali – ad esempio – la determinazione dello stato membro di origine, la qualifica di PMI soggette ad una soglia per la notifica delle partecipazioni rilevanti nella misura del 5 per cento, più elevata di quella ordinaria (3 per cento), la distinzione tra la fase di ammissione a quotazione e quella di ammissione alle negoziazioni; ridurre gli oneri informativi a carico delle società emittenti, adeguandoli ai livelli di regolazione minima dettati dalla Direttiva e salvaguardando comunque un adeguato regime informativo; disegnare un sistema di sanzioni efficace e proporzionato, sia per le società che commettano violazioni, sia nei confronti degli esponenti aziendali e del personale che abbiano contribuito alle violazioni suddette.

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