Nel giudizio in cui l’investitore contesti al prestatore di servizi d’investimento la difformità tra il titolo oggetto dell’ordine, impartito telefonicamente, e quello effettivamente acquistato dall’intermediario, spetta al cliente l’onere della prova di tale difformità quando l’azione sia promossa oltre il biennio dall’ordine stesso. L’obbligo di conservazione della registrazione su nastro magnetico della telefonata, imposto all’intermediario dall’art 60 co. 2 Reg. Consob n. 11522/98, ha infatti durata biennale, ex art. 69 Reg. cit.
La Suprema Corte ha poi chiarito che la previsione di cui all’art. 60, co. 2, Reg. Consob n. 11522/98 non ha nulla a che vedere con la registrazione in forma elettronica degli “elementi essenziali impartiti dagli investitori” ex art. 63, co. 1 medesimo regolamento: nel primo caso, infatti, la registrazione si riferisce alla voce viva del cliente che abbia trasmesso l’ordine telefonicamente; nel secondo, invece, si tratta di un obbligo di «registrazione contabile», imposto all’intermediario, riguardante i dati che individuano l’oggetto degli ordini già eseguiti. Tale adempimento è strumentale altresì all’obbligo di cui all’art. 61 dello stesso regolamento, secondo cui “nella prestazione dei servizi di negoziazione, gli intermediari autorizzati inviano al domicilio dell’investitore per ogni operazione eseguita […] una nota relativa all’operazione stessa […]”.