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Giurisprudenza

Obbligo del contraddittorio nel caso di sospensione dei rimborsi IVA

26 Giugno 2017

Avv. Giorgio Emanuele Degani, Dottorando di Ricerca in Business&Law, Università degli Studi di Bergamo e Brescia

C.T.P. di Milano, 20 giugno 2017, n. 4279/21/2017

Di cosa si parla in questo articolo

L’Amministrazione finanziaria, nel caso di sospensione del rimborso IVA di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 472/1997 per i c.d. “carichi pendenti”, è tenuta ad attivare il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, prima di notificare a quest’ultimo la propria decisione circa la sospensione del rimborso. Questo è il principio di diritto statuito dalla C.T.P. di Milano che, con sentenza n. 4279/21/2017, pronunciata il 12 giugno 2017 e depositata in segreteria il 20 giugno 2017, ha accolto il ricorso proposto dal contribuente.

I Giudici hanno incentrato la motivazione sulla mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, obbligatorio, non solo alla luce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015, le quali hanno rilevato che, con riguardo ai provvedimenti concernenti i tributi armonizzati, vi è l’obbligo per l’amministrazione di attivare il contraddittorio preventivo a pena di invalidità dell’atto amministrativo, ma, soprattutto, in forza dell’art. 10-bis, L. n. 241/1990.

Tale ultima disposizione sul procedimento amministrativo stabilisce:“Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’Autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti (…) dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale (…)”.

Pertanto, la mancata comunicazione del preavviso di fermo da parte dell’Amministrazione finanziaria ha leso in modo insanabile il diritto alla difesa del contribuente, che non ha potuto presentare osservazioni e richieste, né interloquire in via preventiva con l’Ufficio per un’eventuale soluzione rapida e stragiudiziale della vicenda.

Sul punto, i Giudici della C.T.P. hanno richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014 a mente della quale il provvedimento cautelare (nel caso esaminato dalla Corte, l’ipoteca) “non preceduto dalla comunicazione al contribuente è nullo, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo” (Cass. Sez. Unite, 18 settembre 2014, n. 19667).

Inoltre, nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria ha proceduto a rideterminare in corso di causa, senza fornire spiegazione alcuna, gli importi dei c.d. carichi pendenti: se fosse stato attivato il contraddittorio endoprocedimentale, è evidente che le parti avrebbero potuto confrontarsi prima di arrivare al giudizio innanzi alla C.T.P..

Dalla evidente e insanabile lesione dei diritti di partecipazione del contribuente e dal mancato rispetto del modello procedimentale previsto dalla legge, i Giudici della C.T.P. di Milano hanno rilevato la radicale e manifesta nullità del provvedimento di sospensione del rimborso IVA.

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