Con sentenza del 12 novembre 2014, causa C-140/13, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato il principio secondo cui l’articolo 54, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che un’autorità di vigilanza nazionale può invocare, nell’ambito di un procedimento amministrativo, l’obbligo di mantenere il segreto professionale nei confronti di una persona che, in un caso non rientrante nel diritto penale o in un procedimento civile o commerciale, le ha richiesto l’accesso a informazioni riguardanti un’impresa d’investimento attualmente soggetta a liquidazione giudiziale, quand’anche il modello commerciale principale di tale impresa sia consistito in una frode di ampia portata volta a truffare consapevolmente gli investitori e vari responsabili di tale impresa siano stati condannati a pene detentive.
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