Con Delibera n. 325 del 13 luglio 2022, l’ANAC si è espressa sull’obbligatorietà dell’anticipazione del prezzo negli appalti pubblici.
In particolare, ha evidenziato ANAC, l’anticipazione del 20 percento del prezzo dell’appalto, ovvero la somma riconosciuta all’appaltatore per affrontare le spese necessarie all’avvio del contratto, è da ritenersi obbligatoria e non rateizzabile, fatto salvo il caso dei contratti pluriennali nell’ambito della difesa e della sicurezza.
La maggiorazione al 30 percento prevista dal Decreto Rilancio, invece, è solamente eventuale e riconosciuta in via subordinata a seconda della disponibilità in bilancio delle risorse necessarie.
Inoltre, l’ANAC evidenzia come la stazione appaltante non possa prevedere una deroga al codice degli appalti prevedendo in via unilaterale, nel bando di gara, la rateizzazione dell’anticipazione al di fuori dei casi, previsti dallo stesso codice.
Il Decreto Rilancio, infatti, nel prevedere la maggiorazione del 30 percento, ha lo scopo di potenziare lo strumento dell’anticipazione per gestire la crisi di liquidità delle imprese in costanza dell’emergenza pandemica da Covid-19, un’esigenza che, secondo ANAC, ad oggi risulta ancora più urgente in ragione della guerra in Ucraina.
Secondo l’Autorità permettere la rateizzazione – e quindi la diminuzione della liquidità al momento dell’avvio del rapporto contrattuale – sarebbe un’azione contraria all’obiettivo di sostenere le imprese, vanificando, inoltre, la maggiorazione prevista dal Decreto Rilancio.
Tuttavia, le parti potrebbero accordarsi per una diversa regolamentazione del rapporto di appalto, in relazione alle specifiche del caso concreto accordandosi, ad esempio, per la rateizzazione dell’anticipazione nel corso delle diverse annualità di durata del contratto.