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Obbligo di clearing dei derivati OTC per gli schemi pensionistici

Le priorità di Vigilanza ESMA

16 Giugno 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Il 25 gennaio 2022 l’ESMA ha inviato una lettera alla Commissione europea per esprimere il proprio parere su una nuova proroga del periodo di esenzione dall’obbligo di clearing dei derivati OTC per gli schemi pensionistici previsto dall’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR).

Il 9 giugno 2022, la Commissione europea, in linea con la lettera dell’ESMA, ha pubblicato un atto delegato volto a prorogare di un ulteriore anno il periodo di esenzione dall’obbligo di clearing, il cui termine oggi è fissato al 18 giugno 2022

L’atto delegato è attualmente oggetto di non opposizione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio ed entrerebbe in vigore solo dopo la sua approvazione e la successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

L’ESMA è consapevole del fatto che il processo di approvazione del suddetto atto delegato potrebbe richiedere del tempo e che la proroga prevista dall’atto delegato non entrerà probabilmente in vigore entro la fine dell’attuale esenzione temporanea, ossia entro il 18 giugno 2022. 

Né l’ESMA né le autorità competenti hanno il potere formale di disapplicare un testo giuridico dell’UE direttamente applicabile. 

Tuttavia, pur nell’entrata in vigore dal 19 giugno 2022 e fino al completamento del processo di approvazione dell’atto delegato, l’ESMA si aspetta che le autorità competenti non diano priorità alle loro azioni di vigilanza in relazione all’obbligo di clearing per gli schemi pensionistici.

Trattandosi in ogni caso dell’ultima proroga possibile nell’ambito dell’attuale quadro normativo EMIR, ESMA evidenzia la necessità di compiere ogni sforzo per garantire la conformità all’obbligo di compensazione.

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