La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5284 del 28 febbraio 2024 (Pres. Di Marzio, Rel. Falabella), si pronuncia in materia di oneri processuali della parte che deduca in processo la violazione degli obblighi di forma in materia di contratti bancari.
Stabilisce in particolare che, in assenza di una specifica allegazione già nel giudizio di primo grado, la parte non potrà farla valere in appello, e la censura di omessa pronuncia in Cassazione dovrà essere considerata inammissibile.
La società correntista propone domanda di accertamento di nullità per difetto di forma del contratto di conto corrente, deducendo inizialmente il solo fatto che il documento negoziale era stato firmato unicamente dall’intermediario; inoltre lamenta l’inadempimento di questo per la violazione dei principi di buona fede e correttezza in fase di esecuzione del contratto.
La sentenza di primo grado, favorevole alla società correntista, viene riformata in appello, in virtù della natura funzionale della nullità per vizio di forma ex art 117 T.U.B., laddove l’obbligo di forma deve ritenersi rispettato in tutti i casi in cui sia redatto per iscritto e ne sia data copia al cliente.
In sede di legittimità, la Corte preliminarmente stabilisce che l’intervenuto fallimento della società attrice non determina la necessità di interrompere il giudizio in Cassazione, dove il giudizio è «dominato dall’impulso d’ufficio».
La Corte rigetta il ricorso di parte, e ritiene inammissibile la censura da questa proposta, di omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della nullità per mancata consegna della copia del contratto al cliente e conseguente violazione dei doveri di buona fede, poiché tale domanda, non proposta in Tribunale, era stata ritenuta novum inammissibile in appello.
Per la corretta proposizione della domanda in primo grado, precisa la Cassazione, non è sufficiente la mera dichiarazione di non essere in possesso del documento, ma l’attore ha l’onere di «allegare specificamente» la circostanza, per consentire a controparte l’esercizio del diritto di difesa, e al giudice di inquadrare correttamente la questione sotto i profili del thema probandum e decidendum.
Infine, in relazione all’ultimo motivo di impugnazione, con cui si lamenta l’omissione di pronuncia in tema di usura, la Corte sottolinea l’onere di parte ricorrente di specificare adeguatamente la censura in modo che essa risulti comprensibile e ne emerga la decisività ai fini dell’interesse di parte.