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Giurisprudenza

Obbligo di forma scritta ex art. 23 TUF solo per il contratto quadro, leciti gli ordini telefonici

14 Febbraio 2013

Cassazione Civile, Sez. I, 30 gennaio 2013, n. 2185

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 2185 del 30 gennaio 2013 la suprema Corte di Cassazione torna sul tema relativo ai limiti dell’obbligo di forma scritta per il contratto quadro e per i singoli ordini di investimento ex art. 23 TUF.

La Corte, richiamando il proprio precedente orientamento (Cass. 22 dicembre 2011, n. 28432), ricorda come l’obbligo di forma scritta ex art. 23 TUF faccia riferimento unicamente al contratto quadro, e non anche ai successivi atti negoziali aventi ad oggetto i singoli ordini del cliente che l’intermediario è tenuto ad eseguire.

In tal senso, prosegue la Corte, rileva anzitutto la formulazione dell’art. 30, comma 1, del regolamento Consob n. 11522/1993, ratione temporis applicabile al caso di specie, il quale prevede che gli intermediari autorizzati non possano prestare i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto, espressione da cui agevolmente si ricava come il requisito della forma scritta riguardi il c.d. contratto quadro, sulla base del quale l’intermediario esegue gli ordini impartiti dal cliente, e non anche il modo di formulazione degli ordini medesimi.

Il suddetto art. 30, comma 2, lett c), prevede inoltre che la modalità di tali ordini ed istruzioni sia indicata nel medesimo contratto quadro, rimettendola quindi alla libera determinazione negoziale delle parti, con esclusione di qualsivoglia forma legalmente predeterminata.

Nello stesso senso rileva infine il disposto dell’art. 60 del citato regolamento Consob, il quale, prevedendo l’obbligo degli intermediari di registrare su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori, da un lato, ribadisce la piena legittimità degli ordini telefonici e, d’altro, si limita a dettare una regola che opera solo sul piano della prova per garantire ex post la ricostruibilità del contenuto di tali ordini.

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