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Obbligo di OPA e maggiorazione del diritto di voto: orientamenti Consob

23 Gennaio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Con Comunicazione n. 0003619 del 12 gennaio 2023 la Consob ha fornito chiarimenti in materia di maggiorazione del diritto di voto ed esenzione dall’obbligo di OPA.

In particolare, rileva qui il combinato disposto degli articoli 106, comma 5, lettera c, TUF e 49, comma 1, lettera d-bis), Regolamento Emittenti, il quale prevede che, nelle società in cui è prevista la maggiorazione del diritto di voto o l’emissione di azioni a voto plurimo, l’obbligo di offerta pubblica di acquisto non sussiste se superamento della soglia è determinato dalla riduzione del numero complessivo dei diritti di voto.

Tale regime ha lo scopo di evitare che l’obbligo di OPA si configuri in capo ad un azionista laddove il superamento della soglia sia determinato da comportamenti altrui non imputabili al soggetto che si è trovato ad acquisire la partecipazione rilevante.

L’esenzione quindi scatta laddove:

  • il superamento non dipenda da acquisti effettuati dall’azionista che “subisce” l’effetto delle iniziative altrui;
  • il superamento deve essere effettivamente involontario, ovvero non deve sussistere un intento elusivo nelle operazioni degli “altri azionisti” in accordo con l’azionista su cui sorge l’obbligo di OPA

Nel caso di specie il superamento da parte del socio della soglia del 30% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea risulta l’effetto della cessione della propria partecipazione nell’emittente effettuata da altro socio in adempimento degli accordi da quest’ultimo assunti con alcune banche.

La Consob ha in particolare ritenuto che l’operazione di cessione non avesse finalità elusive, non essendo frutto di un accordo tra i due azionisti, posto che:

  • la previsione relativa alla cessione in favore delle banche è stata prevista precedentemente all’introduzione statutaria del voto maggiorato;
  • la cessione risponde all’esigenze dell’azionista di rimborsare il proprio indebitamento;
  • il momento della cessione, cui seguirà il superamento della soglia del 30% in capo al primo azionista, dipende dal prezzo di borsa delle azioni dell’emittente e/o dalla volontà eventualmente espressa dalle banche di ottenere un rimborso anticipato del prestito da esse concesso sulla base delle previsioni contrattuali da esse sottoscritte.

Escluso quindi ogni collegamento tra cessione e la volontà dell’azionista, estraneo alle decisioni delle banche, di incrementare percentualmente la propria partecipazione, Consob conferma l’esenzione dall’obbligo di OPA ex articoli 106, comma 5, lettera c, TUF e 49, comma 1, lettera d-bis, Regolamento Emittenti.

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