Nel contratto di conto corrente bancario, che é caratterizzato dall’esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e che, come tale, ha ad oggetto una prestazione che si inquadra in quella tipica del contratto del mandato a cui possono aggiungersene altre – l’obbligo di rendiconto si attua attraverso l’invio periodico degli estratti conto, sicché la banca è inadempiente rispetto a tale obbligo ove non provi di avervi provveduto.
Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi anatocistici a carico del correntista, la banca ha l’onere di produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto; né essa banca può sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito.