In materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina antiriciclaggio, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 143/1991 (convertito dalla legge n. 197/1991, sostituito dall’art. 1 del d.Igs. n. 153/1997), il potere di valutare le segnalazioni e (se le ritenga fondate) di trasmetterle al questore spetta solo al “titolare dell’attività” (ossia all’organo direttivo della banca), mentre il “responsabile della dipendenza” deve segnalare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere che l’oggetto di essa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, sulla base di elementi oggettivi riferibili all’operazione stessa o alla capacità economica e all’attività del cliente.
I direttori di banca, oltreché una colpa per omesso controllo sui dipendenti, hanno anche una responsabilità diretta; cosicché, nel caso in cui sia stata omessa la segnalazione di spostamenti di ingenti somme di denaro (anche operazioni non particolarmente sospette), i vertici di filiale dovranno pagare sanzioni amministrative in proprio ed in solido con l’istituto di credito.
In materia di sanzioni amministrative per violazioni della disciplina “antiriciclaggio”, l’obbligo di segnalazione a carico del responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operativo, stabilito dall’art. 3, 1° e 2° co., del d.lgs. n. 143/1991 (convertito in legge n. 197/1991), è subordinato ad un giudizio obiettivo sulla idoneità delle operazioni, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio.