L’obbligo di sottoscrizione imposto dal combinato disposto degli artt. 161, comma quarto, e 152, comma primo, L.F., al legale rappresentante della società nel caso di concordato con riserva è da ritenersi riferito alla proposta che sarà presentata nel termine fissato dal giudice, e non già all’istanza di accesso alla procedura. Pertanto, è sufficiente che la domanda prenotativa di concordato sia sottoscritta dal solo difensore munito di procura alle liti.