Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte ribadisce che, in tema di responsabilità del socio di società cooperativa a responsabilità limitata, deve ritenersi legittima la clausola statutaria che preveda l’obbligo dei soci di rimborsare alla società tutte le spese e gli oneri per il suo funzionamento.
Difatti, la clausola in discorso, non implica un’incidenza sulla tipologia societaria tale da far assumere alla cooperativa la veste di società a responsabilità illimitata. La clausola portatrice del summenzionato obbligo, non impegna infatti i soci per le obbligazioni sociali verso i terzi, ma – diversamente – regola solo i rapporti interni alla società ed è, inoltre, pienamente compatibile con la realizzazione dell’oggetto sociale, afferendo ad una prestazione accessoria – nella specie, pecuniaria – ad esso funzionale[1].
Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte ritiene configurabile una responsabilità degli amministratori derivante dalla inosservanza di un dovere statutario che diviene la violazione causalmente determinativa del possibile decremento dell’integrità e sufficienza del patrimonio sociale. L’organo gestorio – in presenza di una clausola che integra l’obbligo di rimborso dei soci così come descritto infra – deve quindi curare i contributi sociali a periodicità annuale idonei a scongiurare le perdite della società stessa.
[1] Così anche Cass. 19719/2008, Cass. 1280/2003 e Cass. 12157/1999.